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Transfer pricing e valore doganale

transfer price

Il tema del "transfer pricing" in dogana continua a rappresentare una sfida significativa per le aziende multinazionali operanti nel nostro Paese. Nonostante a livello unionale si applichi un’unica normativa doganale, mancano ancora dei chiarimenti operativi condivisi dai diversi Stati membri sulle modalità di implementazione degli strumenti disponibili, per riconciliare i transfer pricing adjustment applicati a posteriori con il valore doganale già dichiarato in atti. Intervistiamo Massimo Fabio, International Tax Lawyer, Partner di KPMG Tax & Legal.

Il "transfer pricing" in Dogana è attualmente una questione critica per le aziende multinazionali. Qual è la sua valutazione sulla situazione attuale?

Nei rapporti inter-company regolati da Transfer Pricing policy, possono verificarsi variazioni nei valori in esito a valutazioni economiche eseguite a posteriori relativamente ad un periodo di riferimento. Tali variazioni possono coinvolgere sia le importazioni che le esportazioni. Nel caso di importazioni, la società importatrice registra le differenze di valore attraverso note di credito o debito, rilevanti ai fini fiscali, influenzando – tuttavia - i costi di approvvigionamento da fornitori del gruppo non residenti nell'UE. Nella maggior parte dei casi, infatti, gli aggiustamenti di valore intervenuti ex post non vengono riportati in Dogana, creando una discrepanza tra il valore reale delle transazioni (ottenuto per effetto dell’aggiustamento) e quello doganale, già dichiarato in atti pubblici (le dichiarazioni doganali).

Quale è la criticità principale di questa discrepanza tra valorizzazione contabile e quello doganale?

La problematica degli aggiustamenti derivanti dalle politiche di Transfer Pricing coinvolge oltre il 60% degli scambi internazionali crossborder. Tali aggiustamenti, applicati alle transazioni tra Paesi UE e Paesi terzi, richiedono una gestione adeguata anche in termini di riconciliazione tra il valore reale ed il valore doganale, un aspetto spesso trascurato. La principale sfida è identificare una adeguata soluzione attesa la mancanza di una prassi consolidata. Del resto, molti ritengono che la riconciliazione in Dogana non sia dovuta, soprattutto quando sia stato utilizzato un metodo di TP legato al margine. Tuttavia, una mancata riconciliazione doganale può generare significative criticità sia con riguardo ai maggiori dazi dovuti sia relativamente alla attendibilità delle dichiarazioni presentate, con la possibilità di subire contestazioni anche con rilievo penale.

Quali sono le disposizioni del diritto doganale relative a questo specifico aspetto?

Il diritto doganale prevede già formule di riconciliazione armonizzate a livello dell'Unione Europea, potenzialmente spendibili in tutti i Paesi dell'Unione, con una maggiore diffusione nel Nord Europa. Tuttavia, l’ostacolo operativo più grande alla riconciliazione tra valore reale e valore doganale è rappresentato dal tradizionale approccio “entry by entry”. Si tratta del metodo per il quale innanzi alla presentazione a posteriori di un aggiustamento di valore sul rapporto complessivo tra compratore e venditore, la riconciliazione viene concessa “bolletta per bolletta”. Tale modalità, implica che in presenza di numerose operazioni (talune multinazionali superano anche le 100.000 l’anno) l’operatore si trova costretto ad una onerosa attività di recupero delle fatture con relativa emissione di note di variazione.

Per superare tale complessità, in tutte le giurisdizioni, anche extraunionali, esiste la possibilità di agire ex ante, definendo con un accordo preventivo con la Dogana quale sarà il metodo per risolvere più celermente la riconciliazione dei valori modificati.

Quali soluzioni propone per affrontare queste sfide?

La direzione operativa è stata data dal WCO (World Customs Organization) alle Autorità doganali dei paesi membri (ad oggi 185) in una guida dedicata a Transfer Pricing e valore doganale del 2015, aggiornata nel 2018. In estrema sintesi, il WCO propone di adottare una procedura che venga descritta in una apposita sezione del masterfile per il TP. La riconciliazione potrà essere effettuata concedendo alle multinazionali di avvalersi di una singola nota di variazione ricapitolativa e di applicare un dazio medio ponderato tra le diversi aliquote applicabili per i prodotti coinvolti dall’aggiustamento. Tale procedura deve passare da un accordo con l’Autorità doganale competente, raggiunto ex ante.

Intervista a Massimo Fabio, membro dell'Advisory Board Delta

8 Gen 2024

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