La libertà economica (in precedenza libertà del commercio e dell’industria) permette a ogni persona, anche straniera, di esercitare un’attività artigianale, industriale o commerciale in Svizzera e di crearvi un’impresa o di parteciparvi, senza autorizzazioni ufficiali particolari, la partecipazione a camere di commercio o associazioni professionali o il dovere di comunicare annualmente dati di esercizio. Tuttavia, per esercitare personalmente e in maniera durevole una tale attività, gli stranieri devono essere in possesso di un permesso di lavoro e di un permesso di dimora.
Se un cittadino straniero acquista terreni in Svizzera, è sempre necessario disporre di un’autorizzazione (Lex Koller, v. capitolo 3.6.1). Il diritto societario svizzero mette a disposizione un numero chiuso di forme, la cui struttura a livello di contenuto è limitata. Si fa una distinzione fra società di persone (ditta individuale, società in accomandita, società in nome collettivo) e società di capitali (società anonima [SA], società a garanzia limitata [Sagl]).
Alla «limited partnership» anglosassone corrisponde la nuova società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SACol). La forma giuridica tedesca e austriaca GmbH & Co.KG (società a garanzia limitata e co. in accomandita semplice) non esiste in Svizzera. La tipologia idonea di un’impresa straniera in Svizzera dipende in particolare dal tipo di attività e dall’orizzonte temporale, dalle condizioni in materia giuridica e fiscale e dagli obiettivi strategici dell’organizzazione (sede, siti di produzione, ufficio vendite, impresa finanziaria o di servizi).
Un’impresa o una persona fisica proveniente dall’estero può determinare autonomamente lo statuto adeguato per il proprio genere di attività. A tale scopo si deve procedere a una valutazione minuziosa in cui, tra gli altri, gli aspetti fiscali hanno un ruolo determinante. Si raccomanda di ricorrere precocemente a un consulente che conosce le condizioni specifiche della Svizzera (in ambito giuridico e fiscale). Anche istituzioni e organizzazioni partner forniscono supporti efficaci, come la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) con EasyGov.swiss, i servizi cantonali di promozione economica, Innosuisse, Venturelab, Genilem o Eurostars.
Tuttavia, lo Stato non concede alcun supporto finanziario diretto per la costituzione di nuove aziende. In Svizzera sono possibili le seguenti tipologie d’impresa: – fondazione di una società di persone o di capitali; – fondazione di una succursale estera; – acquisizione di un’attività esistente in Svizzera (società di persone o di capitali); – fondazione di una joint venture (società di persone o di capitali); – alleanza (strategica) con o senza partecipazione al capitale. Le tipologie tipiche di un’impresa straniera in Svizzera sono l’affiliata (come SA o Sagl) e la succursale.
Un’interessante possibilità per il capitale di rischio è anche la società in accomandita per investimenti collettivi di capitale. Nella scelta della forma di società idonea si dovrebbero prendere in considerazione i criteri seguenti (elenco non esaustivo): – Capitale: spese di fondazione, fabbisogno di capitale e capitale minimo prescritto, sebbene il legislatore abbia ridotto le tasse del registro di commercio. La fondazione di un’impresa è una procedura rapida e semplice.
Numerosi organismi ufficiali e privati aiutano nella scelta della forma societaria più idonea e assistono in tutti i modi possibili l’imprenditore. Le pagine Internet della Confederazione offrono una serie di informazioni su tutti gli aspetti del ciclo di un’impresa, dal business plan all’iscrizione nel registro di commercio. un membro del consiglio di amministrazione è di circa 25’500 franchi svizzeri all’anno. Le forme d’indennità più frequenti sono le indennità forfetarie annuali e le indennità per spese. In media un consiglio di amministrazione in tali aziende è formato da almeno 3,6 persone. – Nella società anonima, la funzione di controllo spetta all’organo di revisione. Le piccole e medie imprese possono fare a meno di una revisione contabile o sottoporre l’azienda a una verifica in misura limitata.
In Svizzera la forma di impresa più importante e più diffusa è la società anonima (SA) (Aktiengesellschaft (AG) in tedesco, Société anonyme (SA) in francese e Stock corporation in inglese). Essa è anche la forma giuridica per la quale optano spesso le imprese straniere per una loro affiliata. La SA è una persona giuridica, ovvero una società che ha una sua personalità giuridica e i cui impegni sono garantiti soltanto dal suo patrimonio sociale. Il capitale sociale della SA, stabilito preliminarmente, è suddiviso in azioni. Questo tipo di società che conviene alle grandi imprese ma anche alle PMI è la forma giuridica usuale per le società holding e le società finanziarie.
Una società anonima può essere fondata da una o più persone fisiche o giuridiche, delle quali almeno una persona deve essere azionista. Il capitale sociale deve essere di almeno CHF 100’000, sebbene dal 1° gennaio 2023 il capitale azionario possa essere dominante anche in determinate monete estere. Dei quali almeno 50’000 franchi svizzeri devono essere versati alla costituzione su un conto bancario svizzero bloccato (cosiddetto conto per il versamento di capitale). Tuttavia, in un secondo momento si può richiedere al consiglio di amministrazione di aumentare questa somma ad almeno 100’000 franchi svizzeri.
La legge impone alle società anonime tre organi: l’assemblea generale, il consiglio di amministrazione e l’organo di revisione. – L’assemblea generale è l’assemblea degli azionisti; ad essa sono affidate le mansioni fondamentali come ad es. la decisione sugli statuti, la nomina del consiglio di amministrazione e dell’organo di revisione. – Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di gestione strategico della SA. È formato da uno o più membri non necessariamente azionisti. Non vi sono prescrizioni per quanto riguarda la nazionalità e il domicilio dei membri dei consigli di amministrazione. Almeno una persona autorizzata a rappresentare la società (consiglio di amministrazione, direzione o persona con diritto di firma) deve essere domiciliato in Svizzera, ma non deve necessariamente essere cittadino svizzero. Gli onorari dei membri del Consiglio d’Amministrazione di una SA possono variare notevolmente a seconda del tipo di attività, della grandezza dell’impresa e del suo giro d’affari. In Svizzera, nelle imprese fino a 1’000 dipendenti, l’onorario medio percepito da
La società a garanzia limitata (Sagl o GmbH) è una forma mista di società anonima e in nome collettivo, particolarmente adatta alle piccole e medie imprese (PMI) e alle aziende familiari. La Sagl è una società commerciale dotata di propria personalità giuridica che riunisce una o più persone o società commerciali in un’impresa propria con un capitale definito a priori (il cosiddetto capitale sociale). Ogni socio partecipa al capitale sociale con una o più cosiddette quote sociali dal valore nominale di minimo CHF 100. Dal 1° gennaio 2023 il capitale sociale deve essere espresso solo in un valore nominale, che deve essere superiore a zero. Il capitale sociale ammonta ad almeno 20’000 franchi svizzeri e deve essere completamente versato su un conto per il versamento di capitale.
Una quota può essere trasferita in forma scritta semplice, il titolare del capitale investito deve tuttavia essere iscritto nel registro di commercio. In generale, tutti gli azionisti hanno diritto alla gestione congiunta della società, con almeno gerente residente in Svizzera. Per le Sagl, la legge prevede due organi: l’assemblea degli associati, la direzione e l’organo di revisione. – L’organo supremo della Sagl è l’assemblea degli associati. – Tra i suoi compiti rientrano le decisioni sugli statuti, la nomina del gerente e dell’organo di revisione. – La Sagl è un’alternativa valida alla società anonima, specialmente per imprese di piccole e medie dimensioni. Dato che la Sagl non ha un consiglio di amministrazione, i costi strutturali possono essere mantenuti relativamente bassi, mentre d’altro canto la responsabilità è tutta concentrata sull’amministratore delegato. A seconda delle sue dimensioni, ha solo un obbligo di revisione limitato. Rispetto alla SA ha il vantaggio di un capitale sociale inferiore, ma anche lo svantaggio dell’anonimato mancante: ogni socio, anche uno che si aggiunge in un secondo tempo, viene iscritto nel registro di commercio. – All’organo di revisione si applicano per analogia le disposizioni del diritto in materia di società anonima.
Invece di fondare una filiale in Svizzera, una società straniera può anche costituire una succursale (struttura aziendale comune per le imprese straniere in Svizzera). Le succursali hanno una certa autonomia organizzativa e finanziaria rispetto alla società madre estera. Da un punto di vista giuridico la succursale è parte della società estera, anche se può concludere contratti in nome proprio, può eseguire transazioni e può anche comparire in tribunale come attore e convenuto. Non appena viene creata una succursale, va iscritta nel registro di commercio. Dal punto di vista della registrazione, dell’iscrizione, della tassazione e della contabilità, la succursale viene trattata come una società svizzera.
Per fondare la succursale di una società straniera in Svizzera, è necessario un rappresentante delegato con domicilio in Svizzera.
– Rischio/responsabilità: più alto è il rischio imprenditoriale o l’impegno finanziario, tanto più si dovrebbe optare a favore di una forma sociale a responsabilità limitata.
– Autonomia: a seconda della struttura aziendale, il margine di manovra è limitato. Chi crea un’azienda deve scegliere se vuole lavorare da solo o con dei partner, e se preferisce affidarsi a degli investitori puri o a partner partecipanti alla propria attività.
– Fiscalità: a seconda della struttura aziendale, introiti e patrimonio dell’impresa e del proprietario vengono tassati separatamente o congiuntamente. Gli utili elevati tendono a essere tassati in maniera minore nelle società di capitali che nelle società di persone o nelle ditte individuali.
– Sicurezza sociale: determinate assicurazioni sociali sono, a seconda della forma giuridica, obbligatorie, volontarie o addirittura inesistenti.
La società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (abbreviata in KkK in tedesco e SCPC in francese) corrisponde alla Limited Liability Partnership (LLP) diffusa nell’area anglosassone. Come strumento per investimenti di capitale di rischio, questa forma sociale è riservata esclusivamente a investitori qualificati. Contrariamente alle disposizioni in materia di codice delle obbligazioni sulla società in accomandita, in base alle quali un socio a responsabilità illimitata dev’essere necessariamente una persona fisica, in una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale l’accomandatario dev’essere una società anonima.
Questa forma legale è presente in Svizzera dal 2006. Essa rappresenta per investitori e accomandanti un’alternativa alla costituzione di una LLP in Lussemburgo, Irlanda o Jersey e Guernsey. In questo modo si è provveduto a rafforzare la piazza finanziaria elvetica e a creare il presupposto per un incremento dei servizi professionali rivolti ai manager di capitale di rischio, private equity e hedge fund in Svizzera. 5.1.5 Ditta individuale La ditta individuale è la struttura aziendale più richiesta dalle piccole imprese. Dal punto di vista giuridico, siamo in presenza di una ditta individuale nel momento in cui una persona fisica da sola esercita un’attività commerciale, vale a dire gestisce un negozio o una impresa.
Il titolare di una ditta individuale se ne assume il rischio e quindi risponde con tutto il suo patrimonio privato e aziendale. In compenso può decidere autonomamente la politica aziendale. Se la ditta ha successo, può essere «trasformata» senza grandi difficoltà in una società di capitali. Se invece fallisce il suo scopo, la liquidazione è più semplice rispetto a quella di altre forme giuridiche. Una ditta individuale deve essere iscritta nel registro di commercio soltanto nel momento in cui supera un fatturato annuale di 100’000 franchi svizzeri.
Se due o più persone fisiche si uniscono per gestire un’attività tramite una ditta comune secondo le regole commerciali, si parla di società in nome collettivo. Una società in nome collettivo viene fondata con un contratto sociale tra tutti gli interessati. Dato che una società in nome collettivo non è, come la ditta individuale, una persona giuridica, non è la società a essere assoggettata all’imposta, bensì i singoli soci. I soci rispondono con il proprio patrimonio in modo illimitato e solidale. È obbligatoria l’iscrizione nel registro di commercio.
L’impresa congiunta (joint venture) è una forma associativa sempre più diffusa. Non ha una regolamentazione legale e si presta a un’attività comune con un partner svizzero. Spesso un’impresa congiunta è concepita come una partecipazione congiunta al capitale di una società di capitali appena creata (ad es. un fornitore straniero costituisce una società di produzione o di vendita con un venditore svizzero). Quando si tratta di piccoli progetti (ad es. un progetto di ricerca di durata limitata), l’impresa congiunta può anche essere gestita come società semplice.
La società semplice è un legame contrattuale fra varie persone fisiche o giuridiche per conseguire con forze o mezzi comuni uno scopo comune. La fondazione di una società semplice non richiede alcuna forma particolare. L’iscrizione nel registro di commercio non è possibile. La società semplice appare all’esterno come un semplice gruppo d’interesse; quindi, non possiede né una personalità giuridica né deve apparire all’esterno con un nome proprio. I soci rispondono in maniera solidale e illimitata degli impegni dell’intera società
Per quanto riguarda la contabilità, in Svizzera le prescrizioni generali sono brevi e concise. Tutti coloro che hanno l’obbligo di far iscrivere la propria ragione/denominazione sociale nel registro di commercio, devono tenere e conservare i libri contabili richiesti in base alla natura e alle proporzioni degli affari; questi rifletteranno da una parte la situazione finanziaria dell’impresa, lo stato dei debiti e dei crediti e, dall’altra, i risultati degli esercizi annuali. La legge esige che il conto economico e il bilancio annuale vengano presentati conformemente ai principi contabili generalmente ammessi nel commercio e siano completi, chiari e facili da consultare.
È anche possibile presentare i conti in conformità con le direttive usuali a livello internazionale (ad es. US-GAAP, IFRS, Swiss GAAP FER). Per le persone giuridiche esistono normative dettagliate su come strutturare i bilanci annuali al fine di migliorarne la trasparenza. I bilanci annuali devono includere almeno uno stato patrimoniale e un conto economico, accompagnati da un confronto con l’anno precedente e un allegato esplicativo. I bilanci annuali di singole società devono essere consolidati in un bilancio di gruppo se due delle tre condizioni seguenti vengono realizzate nel corso di due esercizi successivi: – quando il bilancio raggiunge un totale di 20 milioni di franchi svizzeri; – quando il giro d’affari annuale raggiunge 40 milioni di franchi svizzeri; – quando l’organico raggiunge le 250 unità a tempo pieno nella media annuale.
I bilanci annuali devono essere verificati in termini di correttezza e precisione da persone o ditte titolari dell’apposita licenza statale. Gli organi di revisione sono normalmente fiduciari o società fiduciarie o di revisione. L’obbligo di revisione dipende dalle dimensioni e dall’importanza economica di una SA o Sagl. La revisione ordinaria si applica alle società che sono tenute a predisporre dei bilanci di gruppo o se due delle tre condizioni seguenti vengono realizzate nel corso di due esercizi successivi: – quando il bilancio raggiunge un totale di 20 milioni di franchi svizzeri; – quando il giro d’affari annuale raggiunge 40 milioni di franchi svizzeri; – quando l’organico raggiunge le 250 o più unità a tempo pieno nella media annuale. Se queste condizioni non sono soddisfatte, i bilanci annuali vanno verificati soltanto in modo limitato (consulto del management, adeguate verifiche dettagliate, attività analitiche di controllo). Con il consenso dei soci è possibile rinunciare alla revisione, a condizione che non siano impiegati più di dieci equivalenti a tempo pieno nella media annuale.
In data 1° gennaio 2023 entrerà in vigore il nuovo diritto azionario. L’obiettivo della riforma è rendere più flessibile il diritto azionario. Ora, ad esempio, è consentito anche un capitale azionario in valuta estera, le assemblee generali possono essere tenute con canali elettronici, è stata stabilita una nuova base legale per i dividendi intermedi e i diritti degli azionisti saranno rafforzati.
Una volta definita la strategia imprenditoriale orientata concretamente alla Svizzera, è possibile passare rapidamente dalla fase di pianificazione alla costituzione propriamente detta dell’impresa. In caso di aziende di nuova costituzione è necessario un Business Plan (3–5 pagine) chiaro e conciso. Questo Business Plan va preferibilmente semplificato per gli interlocutori che non hanno familiarità con il servizio o il settore dell’azienda. Deve contenere possibilmnete i seguenti punti, che tuttavia non si considerano esaustivi: visione/strategia, prodotti/servizi, potenziali clienti, concorrenti, produzione/fonrnitori/acquisti, organizzazione, numero di collaboratori (incl. reclutamento) e budget con profitti e perdite per i primi tre anni. In seguito alla decisione formale di stabilirsi in Svizzera, l’impresa potrà contare sul supporto del servizio di promozione economica del cantone interessato, a partire dal coordinamento del progetto in loco fino all’inizio dell’attività operativa. Per risolvere con competenza questioni specifiche sono a disposizione anche banche, aziende di consulenza, società fiduciarie e avvocati specializzati.
Il tempo necessario per costituire un’impresa va di norma da due a quattro settimane, a partire dalla presentazione della documentazione all’ufficio del registro di commercio fino alla decorrenza degli effetti giuridici verso terzi. Il tempo necessario potrebbe essere inferiore in casi semplici e a seconda del cantone interessato. Per alcune attività della nuova società è necessaria l’autorizzazione di esercitare la professione da parte di un organo di vigilanza (ad es. Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA), che si deve ottenere prima di iniziare l’attività.
La Segreteria di Stato per l’economia (SECO) ha messo a disposizione una piattaforma virtuale, «StartBiz», per la costituzione delle imprese. Con questa soluzione virtuale le ditte individuali, le società a garanzia limitata, le società anonime, le società in nome collettivo e le società in accomandita possono effettuare la registrazione per la cassa di compensazione AVS, la partita IVA e l’assicurazione contro gli infortuni.
Le ditte individuali, le società in nome collettivo e le società in accomandita possono effettuare tramite StartBiz anche l’iscrizione al registro di commercio, completando quindi online l’intero iter di costituzione di una società. Di solito la fondazione di imprese straniere in Svizzera prende la forma giuridica di una società a responsabilità limitata (Sagl e SA). La fondazione di una SA e Sagl richiede l’iscrizione nel registro di commercio a cura di un notaio (disponibile anche online), per la quale è necessario un atto pubblico presso un notaio.
Il registro di commercio comprende tutte le imprese di tipo commerciale operative in Svizzera e definisce le condizioni relative alla responsabilità e alla rappresentanza dell’impresa. Tale registro ha una funzione soprattutto divulgativa. L’indice centrale delle ditte (Zefix) dell’Ufficio federale del registro di commercio, di accesso pubblico, permette di verificare se il nome che si vuol dare alla propria ragione/denominazione sociale è ancora disponibile. Tutte le iscrizioni e radiazioni dal registro di commercio sono pubblicate sul Foglio Ufficiale svizzero di commercio (FUSC).
L’esercizio di un’attività artigianale, industriale o commerciale esige generalmente un’iscrizione nel registro di commercio. Con tale iscrizione un’impresa gode della tutela ai sensi del diritto aziendale. Soltanto con l’iscrizione nel registro di commercio le persone giuridiche ottengono una propria personalità giuridica. La ragione/denominazione sociale, ovvero il nome assunto dall’impresa commerciale, in linea di principio può essere scelto liberamente nell’ambito di quanto previsto dalla legge. SA e Sagl devono indicare la forma giuridica nella denominazione sociale.
Il contenuto sostanziale di una ragione sociale di una ditta individuale deve essere costituito dal cognome e non deve contenere nessuna aggiunta che indichi un rapporto sociale. La domanda di iscrizione nel registro di commercio può essere presentata elettronicamente per tutte le forme giuridiche nell’apposito portale, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti del caso. www.zefix.ch Zefix - Indice centrale delle ditte www.shab.ch Foglio ufficiale svizzero di commercio
Le spese di costituzione di una società anonima e di una società a garanzia limitata sono costituite da varie tasse e i costi variano a seconda che la costituzione sia effettuata tradizionalmente o tramite la piattaforma elettronica della SECO (v. paragrafo 5.4.1). Oggetto della tassa di emissione è la costituzione a pagamento e non, e l’aumento del valore nominale dei diritti di partecipazione. La tassa ammonta all’1% di ciò che va alla società come contropartita per i diritti di partecipazione, minimo tuttavia del valore nominale, con una franchigia per il primo milione di franchi svizzeri. Tale franchigia si applica in generale alla costituzione di società di capitali e agli aumenti di capitale fino a un milione di franchi svizzeri. Le società esistenti possono quindi aumentare il loro capitale fino a un milione di franchi svizzeri senza essere soggette al diritto di emissione.
La Confederazione preleva l’imposta sull’utile delle persone giuridiche in base a un’aliquota fissa dell’8,5% sugli utili netti di società di capitali e società cooperative. Per le associazioni, le fondazioni e altre persone giuridiche nonché per i fondi d’investimento si applica invece un’aliquota fissa del 4,25%. L’imposta federale sul capitale è stata abrogata. Persone soggette a imposizione fiscale.
Per persone imponibili s’intendono le persone giuridiche con sede in Svizzera, ad esempio società di capitali, società a garanzia limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative, associazioni, fondazioni e investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto. Dato che, ai fini fiscali, le società di persone sono trasparenti, la tassazione avviene a livello dei singoli soci. Le società che hanno la loro sede o amministrazione effettiva nel territorio svizzero sono considerate in linea di principio come domiciliate fiscalmente in Svizzera.
Utile imponibile Le società domiciliate in Svizzera sono assoggettate all’imposta sull’utile generato a livello mondiale, eccezion fatta per l’utile attribuibile a stabilimenti fissi o proprietà immobiliari all’estero. Tale utile è escluso dalla base imponibile svizzera e viene preso in considerazione solo ai fini della progressione delle aliquote nei cantoni che applicano ancora il sistema progressivo. Le società domiciliate in Svizzera sono assoggettate all’imposta sull’utile generato a livello mondiale, eccezion fatta per l’utile attribuibile a stabilimenti fissi o proprietà immobiliari all’estero. Il corrispondente utile in linea generale è escluso dalla base imponibile svizzera e viene preso in considerazione solo ai fini della progressione delle aliquote nei cantoni che applicano ancora il sistema progressivo.
In linea di principio la contabilità di una società svizzera e, in caso di una società estera, quella della succursale, costituiscono la base per determinare l’utile imponibile. Di conseguenza, le spese di diritto commerciale sono in linea generale deducibili fiscalmente, a prescindere dalle singole normative di rettifica fiscale, purché siano conformi al principio di libera concorrenza. I proventi da partecipazioni qualificate (utili di capitale e proventi per dividendi) beneficiano di detrazioni fiscali indirette. Ai fini fiscali, le perdite possono essere riportate in linea di principio per un massimo di sette anni.
L’Amministrazione federale delle contribuzioni prevede la prassi delle «Safe Harbor Rules», utilizzata in caso di finanziamento di terzi dalle aziende collegate. Queste norme non interessano il finanziamento di terzi. L’ammontare del capitale di terzi massimo ammissibile di aziende correlate viene determinato richiedendo che ogni categoria di attivi sia coperta da una quota specifica minima di capitale proprio (in generale commisurate al valore venale). Il debito nei confronti di aziende correlate che supera la soglia di indebitamento consentito viene riclassificato fiscalmente come patrimonio netto e sommato al capitale imponibile ai fini dell’imposta sul capitale prelevata dai Cantoni/comuni. Inoltre, gli interessi finanziari deducibili possono essere calcolati moltiplicando il finanziamento massimo consentito per i tassi d’interesse determinati dall’AFC.
Se gli interessi versati alle parti correlate superano l’ammontare che può essere pagato in base al finanziamento massimo consentito, la parte eccedente viene sommata di nuovo all’utile imponibile, a meno che non sia possibile dimostrare la sussistenza delle normali condizioni di mercato mediante il principio della libera concorrenza. Inoltre questi interessi alle aziende correlate vanno considerati dividendi occulti soggetti all’imposta preventiva. Consolidato di gruppo Ai fini dell’imposta sull’utile, in Svizzera ogni soggetto imponibile viene tassato individualmente. Non è prevista l’introduzione del consolidato di gruppo nel prossimo futuro. Ristrutturazioni di gruppi In linea di principio è possibile procedere a ristrutturazioni neutrali a livello fiscale se vengono ripresi i valori contabili, determinanti sul piano fiscale, degli attivi e dei passivi in regime di obbligo fiscale svizzero. Devono tuttavia essere osservate anche le altre disposizioni specifiche delle transazioni.
In considerazione dell’armonizzazione delle imposte cantonali e comunali, la maggior parte dei principi summenzionati di conteggio degli utili a livello federale si applica anche per finalità correlate alle imposte cantonali e comunali (p.es. deduzione delle partecipazioni, disposizioni sulla compensazione delle perdite e in generale le norme sul finanziamento di terzi). Panoramica dei tassi di imposta sull’utile ordinario I tassi di imposta sull’utile effettivi combinati (per l’imposta federale diretta e le imposte cantonali e comunali) per il 2022 variano, a seconda dei comuni, tra il 11,9% e il 21%.
Per consolidare l’accettazione internazionale del Diritto svizzero in materia di imposizione delle imprese, alla fine del 2019 sono stati aboliti diversi regimi non più riconosciuti a livello internazionale. Affinché l’attrattiva della piazza economica venga comunque mantenuta, l’abolizione dei regimi è stata accompagnata dalle misure sostitutive descritte di seguito: A) Riduzione dei tassi di imposta sull’utile Nell’ambito della riforma fiscale, le aliquote sugli utili sono state ridotte nella maggior parte dei Cantoni. In particolare, i Cantoni che in precedenza applicavano aliquote sugli utili piuttosto elevate rispetto al resto della Svizzera sono in alcuni casi ricorsi a riduzioni significative. B) Patent box Si possono includere nella base di calcolo dell’imposta con uno sgravio i proventi da brevetti e diritti simili in base alle spese specifiche per ricerca e sviluppo. L’applicazione del patent box è obbligatoria a livello cantonale, anche se lo sgravio varia da Cantone a Cantone e può raggiungere un massimo del 90%. C) Detrazione aggiuntiva per la ricerca e lo sviluppo Per i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in Svizzera, i Cantoni possono prevedere una detrazione aggiuntiva fino al 50% La detrazione aggiuntiva per ricerca e sviluppo è facoltativa a livello cantonale. D) Detrazione per l’autofinanziamento I Cantoni possono prevedere la possibilità di dedurre una quota d’interesse calcolatorio sulla parte del capitale imponibile che supera il capitale proprio richiesto a lungo termine (il cosiddetto capitale proprio di garanzia).
Ciò corrisponde in linea di massima al rendimento delle obbligazioni della Confederazione a 10 anni. Nella misura in cui il capitale proprio di garanzia è attribuibile a crediti interni al Gruppo, è possibile applicare un tasso d’interesse comparativo di terzi. Attualmente la detrazione per l’autofinanziamento può essere richiesta esclusivamente nel Cantone di Zurigo. E) Limite di sgravio delle risorse I Cantoni sono obbligati a imporre una limitazione sullo sgravio derivante da tutte le misure sostitutive (a eccezione della soluzione a tasso speciale prevista nell’ambito delle disposizioni transitorie). Lo sgravio massimo non può superare il 70% dell’utile (prima dell’applicazione delle misure sostitutive), ma i Cantoni possono anche prevedere un limite di sgravio inferiore.
Un’imposta sul capitale annua può essere prelevata esclusivamente a livello cantonale/comunale. L’imposta sul capitale viene di norma calcolata in base al patrimonio netto della società come da conto annuale statutario (cioè capitale azionario, plusvalenze versate, riserve legali, altre riserve e utili riportati). La base imponibile delle società comprende inoltre eventuali accantonamenti non deducibili fiscalmente, altre riserve latenti soggette a imposizione e il finanziamento che, dal punto di vista economico, vale come patrimonio netto secondo la normativa svizzera sul capitale proprio occulto. Alcuni cantoni computano l’imposta sull’utile cantonale nell’imposta sul capitale.
Le aliquote d’imposta variano da Cantone a Cantone. Nel 2022 le aliquote oscillano tra lo 0,001% e lo 0,5%. I Cantoni possono prevedere una riduzione della base dell’imposta sul capitale in riferimento al capitale imponibile derivante da partecipazioni qualificate, brevetti e/o prestiti a società del Gruppo.
La Svizzera offre incentivi fiscali sia a livello cantonale che comunale e soltanto in alcune regioni anche a livello federale per nuovi investimenti qualificati per 10 anni. Livello federale Il Parlamento svizzero ha stilato un elenco dei centri regionali e delle regioni economicamente meno prospere che sono autorizzate a concedere incentivi commerciali, compresa l’esenzione parziale o totale dall’imposta sull’utile delle persone giuridiche per un periodo fino a 10 anni (cfr. cap. 14.2.2).
Queste agevolazioni fiscali possono essere concesse per progetti d’investimento che soddisfano determinate condizioni, ad esempio la creazione di nuovi posti di lavoro nel settore produttivo, il divieto di concorrenza ad imprese esistenti, ecc. Livello cantonale e comunale La maggior parte dei Cantoni offre esenzioni parziali o totali da imposte cantonali/comunali per un periodo fino a 10 anni, decidendo caso per caso.
In particolare, è possibile ottenere incentivi per la creazione di una nuova azienda o per un progetto di espansione che riveste speciale importanza economica per il Cantone. La prassi varia a seconda del Cantone. Non bisogna tuttavia dimenticare che, in linea generale, gli incentivi commerciali vengono concessi soprattutto per la creazione di nuovi posti di lavoro a livello locale (quasi tutti i Cantoni richiedono almeno 10 – 20 posti di lavoro). Esistono cantoni che rinunciano del tutto allo strumento dell’agevolazione fiscale.
Le persone fisiche che hanno il domicilio o che risiedono in Svizzera sono assoggettate all’imposta a livello federale e cantonale/ comunale. La dimora temporanea viene concessa a condizione che l’interessato, senza considerare interruzioni temporanee, soggiorni in Svizzera per a) almeno 30 giorni esercitando un’attività lavorativa o b) per almeno 90 giorni senza esercitare alcuna attività lavorativa. Secondo il sistema fiscale svizzero le società di persone sono trasparenti, per cui ogni socio viene tassato individualmente. Secondo il sistema fiscale svizzero le società di persone sono trattate in modo trasparente, ovvero viene effettuata una tassazione (proporzionale) degli utili a livello di ogni singolo socio. Il reddito dei coniugi viene calcolato cumulativamente secondo il principio dell’imposizione delle famiglie.
Lo stesso si applica per le unioni civili (da luglio 2022 sostituite dal «matrimonio civile per tutti»). Ogni eventuale reddito di un figlio minorenne va ad aggiungersi a quello della persona o delle persone che esercitano l’autorità parentale. Ogni eventuale reddito di un figlio minorenne va ad aggiungersi al reddito degli adulti, eccezion fatta per il reddito conseguito dal minore che esercita un’attività lucrativa, il quale viene invece conteggiato separatamente. La tassazione dell’imposta sul reddito avviene in generale sulla base di una dichiarazione dei redditi che viene inviata al contribuente (cfr. sezione sulle imposte alla fonte), che la deve compilare (autotassazione).
La tassazione e la riscossione dell’imposta sul reddito vengono effettuate dall’amministrazione cantonale delle contribuzioni di competenza e, per le imposte cantonali e comunali, a seconda del Cantone, anche dal comune di residenza. Gli individui che non stabiliscono un luogo di domicilio o di dimora in Svizzera sono soggetti a un obbligo fiscale limitato in Svizzera se esiste una relazione economica tra questi e determinati oggetti situati in Svizzera (ad es. proprietà fondiarie o sedi operative). Reddito imponibile Le persone fisiche domiciliate in Svizzera vengono tassate sul reddito percepito a livello mondiale.
Tuttavia, i proventi da attività commerciali svolte all’estero, da stabilimenti fissi e da proprietà immobiliari ubicate all’estero sono esenti da imposta e vengono presi in considerazione solo ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile sul reddito (esenzione con aliquota progressiva). Il reddito complessivo include i proventi da attività personali dipendenti o indipendenti, da beni mobili e immobili e da piani previdenziali.
Il reddito imponibile include anche il valore locativo della proprietà occupata dal residente. Alcuni tipi di reddito, come ad esempio eredità, donazioni e diritti di proprietà matrimoniali, sussidi versati da enti pubblici o privati, ecc. sono per legge esenti da tassazione, tuttavia in determinate condizioni sono soggetti ad altre imposte, come ad esempio l’imposta sulle successioni o sulle donazioni (cfr. capitolo 10.3.6). Le persone fisiche possono detrarre dal reddito lordo le cosiddette spese per il conseguimento, ad es. spese professionali come spese di viaggio sostenute dal luogo di domicilio al luogo di lavoro (per un ammontare limitato) o spese supplementari per pasti consumati fuori casa.
Ugualmente deducibili sono i contributi per le assicurazioni sociali e per la previdenza professionale, come pure quelli per la previdenza individuale. Ulteriori detrazioni possono essere richieste per i figli a carico. Anche le coppie sposate (con reddito singolo o doppio) hanno la possibilità di richiedere una detrazione supplementare.
Il numero di deduzioni concesse +F18può variare significativamente da Cantone a Cantone. Gli interessi su prestiti in relazione a un’attività autonoma sono deducibili nella loro totalità. La deduzione di interessi consentita su prestiti per scopi privati, invece, è limitata alla somma del reddito da beni mobili e immobili maggiorata di 50’000 franchi svizzeri.
Alle spese per la conservazione del valore delle proprietà può essere applicata una deduzione effettiva o complessiva. Le aliquote d’imposta per le persone fisiche sono generalmente progressive; a livello federale l’aliquota massima è dell’11,5%. I Cantoni sono liberi di decidere i loro coefficienti d’imposta. Gli oneri fiscali massimi applicabili variano significativamente da un Cantone all’altro (aliquote massime dei capoluoghi cantonali ca. 8,65%– 29,28%). Per le coppie sposate e le persone che vivono con i figli nella stessa economia domestica si applicano tariffe speciali.
Gli utili in capitale realizzati su un bene personale o commerciale, mobile o immobile, sono tassati in maniera differente. Gli utili sui beni mobili di natura personale sono esenti da imposta, mentre gli utili su beni mobili di natura commerciale sono imposti all’aliquota ordinaria sul reddito. Perdite A differenza delle perdite personali, quelle commerciali sono fiscalmente deducibili e possono essere riportate per un massimo di sette anni, a meno che per il periodo fiscale in questione non possano essere computate al reddito imponibile del contribuente.
Versamenti in conto capitale La restituzione dei versamenti in conto capitale qualificati è esente da imposte. Non è soggetta né all’imposta preventiva (capitolo 10.4), né all’ imposta sul reddito per il beneficiario. Imposte alla fonte Il redditto imponibile dei lavoratori stranieri con domicilio/ residenza in Svizzera, che tuttavia non possiedono alcuna autorizzazione di residenza, viene tassato con una detrazione fiscale alla fonte.
Il datore di lavoro è tenuto a dedurre l’imposta dovuta dal salario e a versarla alle autorità fiscali. Se questo reddito tassato alla fonte supera l’importo di 120’000 franchi svizzeri all’anno, il lavoratore deve presentare una dichiarazione dei redditi. Negli altri casi, l’imposta alla fonte è definitiva. Tuttavia, dal 2021 le persone il cui redditto era inferiore a 120’000 franchi, su richiesta (termine 21 marzo dell’anno successivo all’anno fiscale) possono presentare una dichiarazione fiscale.
Una volta richiesta, la deduzione vale anche per gli anni successivi. Senza richiesta non viene può concessa alcuna ulteriore deduzione. I dipendenti che abbiano mantenuto la residenza all’estero sono tassati in base al reddito alla fonte, indipendentemente dalla nazionalità, e in generale non possono presentare una dichiarazione dei redditi in Svizzera per il proprio reddito da lavoro.
Dal 2021 vale un’eccezione per le persone che hanno domicilio all’estero, ma realizzano il loro reddito pressoché esclusivamente da fonti svizzere, oppure la cui situazione sia simile a quella delle persone soggette a imposizione fiscale domiciliate in Svizzera. Anche in questo contesto senza richiesta non viene più concessa alcuna ulteriore deduzione.. 10.3.2 Imposta patrimoniale L’imposta sulla sostanza netta viene prelevata unicamente a livello cantonale/comunale a seconda della normativa fiscale e delle aliquote vigenti nei diversi cantoni.
L’imposta è calcolata sulla sostanza netta. La sostanza netta è composta dai beni immobili, dai beni mobili (come ad es. titoli e depositi bancari, dal valore di rimborso di assicurazioni vita, dagli autoveicoli, dagli interessi nelle successioni non distribuiti, ecc.). L’imposta sulla sostanza viene prelevata anche su beni che non generano alcun reddito.
L’imposta sulla sostanza non viene prelevata sulle partecipazioni in società di persone straniere o insiemi di persone senza personalità giuridica (comprese le loro sedi all’estero), così come le proprietà all’estero. Questi beni patrimoniali sono comunque presi in considerazione per il calcolo del tasso applicabile per l’imposta sulla sostanza, se si tratta di un tasso progressivo (aliquota progressiva).
I privati possono detrarre i debiti dalla sostanza lorda, nonché diversi importi esentasse che variano da cantone a cantone e in base allo stato civile e ai figli. L’imposta sulla sostanza è progressiva nella maggior parte dei cantoni, per cui i cantoni possono fissare le proprie aliquote fiscali. L’onere fiscale massimo varia quindi considerevolmente e va dallo 0,13% all’0,870%. Il governo federale non applica l’imposta sulla sostanza.
Gli espatriati sono dirigenti e specialisti stranieri (ad esempio nel settore dell’informatica) inviati temporaneamente in Svizzera dal proprio datore di lavoro per un periodo massimo di cinque anni, durata limite consentita per il rispettivo incarico o contratto lavorativo. Gli espatriati possono richiedere sgravi fiscali sulle spese sostenute in ragione del loro soggiorno in Svizzera. Sono deducibili le seguenti spese: 1) necessarie spese di trasloco o spese di viaggio da e per la Svizzera; 2) opportune spese di abitazione in Svizzera nel caso in cui fosse necessario mantenere un’abitazione permanente nel Paese d’origine per uso personale (vale a dire nessuna locazione durante il distacco); 3) spese per la frequentazione da parte di figli in età scolare di un istituto privato qualora le scuole pubbliche locali non offrano un insegnamento adeguato. Invece di indicare le spese effettive di trasloco e di abitazione, il contribuente può richiedere una deduzione forfettaria mensile che varia da cantone a cantone.
Gli eventuali rimborsi di spese professionali dell’espatriato da parte del datore di lavoro devono essere attestati nel certificato di salario del dipendente. Il diritto a beneficiare dello status di espatriato a fini fiscali cessa non appena l’attività lucrativa temporanea viene sostituita da un’attività permanente.
I frontalieri sono persone che vivono all’estero e lavorano in Svizzera e che si spostano quotidianamente dal luogo di domicilio al luogo di lavoro e viceversa. L’imposizione in Svizzera di queste persone è differente a seconda del luogo di lavoro e di domicilio (che può essere il loro Paese di origine oppure un Paese straniero). La convenzione di doppia imposizione con la Germania, ad esempio, prevede una suddivisione del diritto di imposizione tra i due Paesi.
Il Paese di lavoro si limita ad un’imposta alla fonte del 4,5% sullo stipendio lordo percepito dal frontaliero. La tassazione parziale del frontaliero nel Paese di lavoro non lo libera dal pagamento dell’imposta sul reddito nel luogo di domicilio (ad esempio tassazione con conteggio dell’imposta alla fonte prelevata in Svizzera). Lo status di frontaliero decade se il lavoratore non può tornare al suo domicilio all’estero per più di 60 giorni lavorativi l’anno per motivi professionali. Ai frontalieri provenienti dalla Francia si applicano accordi che variano da cantone a cantone.
Sia la normativa fiscale federale che quella della maggior parte dei cantoni contemplano la possibilità di applicare una particolare forma di imposizione conosciuta come «imposizione forfettaria», in virtù della quale i contribuenti domiciliati in Svizzera che soddisfano i requisiti richiesti vengono tassati secondo il dispendio e il costo della vita in Svizzera (anziché, come di solito avviene, in base al reddito e agli attivi conseguiti a livello mondiale).
I contribuenti che possono richiedere l’imposizione forfettaria sono persone che non hanno la cittadinanza svizzera e scelgono per la prima volta domicilio o dimora in Svizzera oppure che vi fanno ritorno dopo un’assenza di almeno dieci anni e che non svolgono nessuna attività lucrativa in Svizzera. Di fatto le disposizioni sull’imposizione forfettaria sono destinate a persone finanziariamente indipendenti che non cercano lavoro in Svizzera.
Nel caso di coppie sposate che si trasferiscono in Svizzera, per poter beneficiare dell’imposizione forfettaria entrambi i coniugi devono soddisfare le condizioni sopraccitate: di regola, infatti, non è possibile applicare ad un coniuge il regime forfettario e all’altro quello ordinario.
La base imponibile viene calcolata ogni anno sulle spese sostenute dal contribuente in Svizzera e all’estero. Per il calcolo non si prendono in considerazione solo le spese del contribuente ma anche quelle del coniuge e dei figli a carico, purché vivano in Svizzera. Tra queste spese figurano generalmente quelle per vitto, alloggio, vestiario, istruzione, tempo libero e tutte le altre spese collegate al tenore di vita.
Il calcolo esatto viene effettuato insieme alle autorità fiscali del cantone in cui l’interessato desidera domiciliarsi. In ogni caso, la base minima deve corrispondere a) ad almeno sette volte il canone di locazione pagato per un’abitazione in affitto o del reddito da locazione imputabile ai proprietari di abitazione o b) al triplo delle spese annuali di alloggio se il contribuente vive in albergo o in una sistemazione analoga.
Qualora il contribuente possieda e/o affitti più di un’abitazione, ai fini del calcolo si prende in considerazione quella più cara. Nel caso dell’imposta federale diretta, dal 1° gennaio 2016 vige una soglia minima di 400’000 franchi svizzeri per il reddito imponibile. Abitualmente coloro che richiedono l’imposizione forfettaria sono considerati domiciliati in Svizzera e possono chiedere sgravi anche sul loro reddito di origine estera in virtù delle convenzioni di doppia imposizione, alcune delle quali, tuttavia, prevedono la concessione dei benefici soltanto se tutto il reddito conseguito nel Paese di origine è soggetto ad imposizione ordinaria in Svizzera.
L’abolizione dell’imposizione forfettaria è sempre oggetto di discussioni politiche. Attualmente c’è inoltre la possibilità di un’imposizione forfettaria nei seguenti cantoni: Argovia, Appenzello Interno, Berna, Friburgo, Ginevra, Glarona, Grigioni, Giura, Lucerna, Neuchâtel, Nidvaldo, Obvaldo, San Gallo, Soletta, Svitto, Turgovia, Ticino, Uri, Waadt, Vallese e Zugo.
L’imposta sulle successioni e donazioni non è armonizzata; pertanto, i cantoni sono liberi di prelevarla secondo norme che differiscono notevolmente da un cantone all’altro. Fatta eccezione per il cantone di Svitto, tutti gli altri prelevano un’imposta sulle successioni e donazioni per certi trasferimenti di beni se il defunto o il donante erano residenti nel rispettivo cantone o se la proprietà immobiliare oggetto del trasferimento è situata nel cantone. Nella maggior parte dei casi le tariffe d’imposta in materia di successioni e donazioni sono strutturate secondo il principio della progressione e tengono generalmente conto del grado di parentela tra il defunto o il donante e il beneficiario e/o del valore della devoluzione. In tutti i cantoni il coniuge superstite è esonerato dall’imposta sulle successioni e donazioni; nella maggior parte dei cantoni anche gli eredi diretti sono esonerati.
L’imposta preventiva è un’imposta riscossa alla fonte da parte della Confederazione sull’ammontare lordo dei dividendi di società svizzere, sul reddito di obbligazioni e di strumenti di debito equiparabili di emittenti svizzeri nonché su alcune distribuzioni di fondi d’investimento svizzeri e su interessi di depositi presso istituti di credito svizzeri. Visto che il principio del versamento in conto capitale è entrato in vigore il 1° gennaio 2011, la restituzione dei versamenti in conto capitale, eseguita dagli azionisti dopo il 31 dicembre 1996, dichiarata e conteggiata in modo corretto, viene trattata allo stesso modo della restituzione del capitale nominale. Ciò significa che le restituzioni dei versamenti in conto capitale dichiarati e notificati non sono soggetti all’imposta preventiva e per le persone fisiche (se le azioni sono detenute come beni privati) non rappresentano più reddito imponibile (v. capitolo 10.3.1).
Sono soggette a imposta preventiva anche le vincite alle lotterie, da giochi a premi in denaro o simili non esenti dall’imposta sul reddito e le prestazioni assicurative. In generale il debitore è un soggetto imponibile e ha l’obbligo di trattenere l’importo dovuto, a prescindere dall’effettivo diritto di rimborso totale o parziale spettante al beneficiario. Il rimborso è possibile soltanto a patto che gli utili percepiti vengano adeguatamente indicati nella dichiarazione d’imposta e il beneficiario ha il diritto di utilizzare il reddito soggetto all’imposta preventiva, e ciò per evitare l’evasione fiscale. Alle persone giuridiche l’imposta preventiva è restituita tramite versamento, mentre alle persone fisiche con domicilio in Svizzera è computata al totale delle tasse dovute, attraverso la procedura d’imposizione ordinaria.
Per i contribuenti non domiciliati in Svizzera l’imposta preventiva rappresenta generalmente un onere fiscale definitivo. Tuttavia, è possibile concedere un rimborso totale o parziale in virtù di una convenzione di doppia imposizione o di un accordo bilaterale tra la Svizzera e lo Stato di domicilio del beneficiario. Bisogna inoltre sottolineare che, per alcune distribuzioni di dividendi, è possibile applicare una procedura di notifica che sostituisce l’imposta preventiva e la procedura di rimborso.
L’aliquota è pari al 35% ed è applicata alle distribuzioni di dividendi (comprese le distribuzioni di dividendi occulti), su utili e il pagamento di interessi su obbligazioni o prestiti simili a obbligazioni e gli interessi che le banche, o istituti affini, versano a soggetti non bancari. Il pagamento di interessi per accordi di finanziamento societari non qualificati come obbligazioni o prestiti simili a obbligazioni, non è soggetto a imposta preventiva. Il pagamento di interessi per accordi di finanziamento societari non è soggetto alla ritenuta d’acconto. Lo stesso vale per royalties, licenze, commissioni di servizio e altre commissioni a carico di persone fisiche o società svizzere, purché venga rispettato il principio di libera concorrenza («dealing at arm’s length»).
La maggior parte delle convenzioni di doppia imposizione prevedono una riduzione dell’aliquota ordinaria del 35% sui dividendi. L’aliquota ridotta è normalmente pari al 15% per gli investitori e allo 0%, 5% o 10% in caso di beneficiari con una percentuale qualificata di quote sociali. Per concedere le riduzioni, alcune convenzioni richiedono che il reddito di origine svizzera venga tassato nello Stato di domicilio del beneficiario. Per quanto concerne gli interessi, la maggior parte delle convenzioni prevede una riduzione generalmente fino al 10%; alcune prevedono addirittura il rimborso totale. Alcune convenzioni prevedono un tasso pari a zero. Tuttavia, questa forma di agevolazione è possibile solo se il beneficiario rientra effettivamente nella sfera di applicazione della convenzione da lui invocata.
Analogamente, dividendi, royalties e pagamenti di interessi tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE non sono soggetti all’imposta preventiva a partire dal 1° luglio 2005, purché vengano soddisfatte alcune condizioni come la quota di partecipazione e il periodo di detenzione. Nel 2017/18 l’Accordo sulla fiscalità del risparmio è stato sostituito dall’Accordo sullo scambio automatico di informazioni in materia fiscale (accordo SAI). Quest’ultimo non comprende solo i redditi da risparmio, bensì tutti i tipi di redditi da capitale, i trust e le fondazioni. L’esonero dall’imposta alla fonte, di cui all’Accordo sulla fiscalità del risparmio, dei pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi e licenze tra imprese collegate viene acquisito senza alcuna variazione. In generale gli accordi bilaterali, compreso l’Accordo SAI, si applicheranno anche ai nuovi Stati membri che hanno aderito all’UE dopo il 1° luglio 2005 (ad esempio Bulgaria, Romania o Croazia).
Nell’accordo SAI si fa esplicita riserva in merito all’attuazione di disposizioni nazionali o basate sull’accordo per la prevenzione di frodi o abusi, sia da parte della Svizzera che dei singoli Stati membri dell’UE. L’applicazione delle summenzionate agevolazioni dell’accordo SAI può pertanto essere respinta in caso di abuso o frode. Le convenzioni di doppia imposizione tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE con un trattamento più favorevole dei pagamenti di dividendi, interessi e royalties restano comunque invariate. Nella pratica, questo significa che le persone soggette a imposizione fiscale possono scegliere se invocare l’Accordo SAI o le convenzioni di doppia imposizione applicabili.
Benché la Svizzera non sia uno Stato membro dell’UE, il suo sistema di imposta sul valore aggiunto (IVA) è stato concepito in linea con la sesta direttiva UE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari («Sesta direttiva IVA») per mettere a punto una tassa modulare non cumulativa che contempli la deduzione dell’imposta precedente. L’IVA svizzera è pertanto prelevata sotto forma di imposta indiretta solo a livello federale sulla maggior parte di beni e servizi ed è riscossa ad ogni stadio del processo di produzione e distribuzione. Essa è strutturata come imposta dovuta dal fornitore (l’ammontare dell’imposta dovuta è calcolato sulla controprestazione pagata dal destinatario).
In linea di principio, ogni persona (fisica o giuridica), istituto, comunità di persone senza capacità giuridica, ente, ecc. (ossia indipendentemente dalla forma giuridica, dallo scopo e dall’intenzione di generare o meno un reddito) che gestisce un’azienda (generazione sostenibile di reddito attraverso l’attività commerciale o professionale indipendente e l’apparizione a nome proprio) è assoggettata all’imposta.
Esiste un obbligo di registrazione IVA se la cifra d’affari imponibile a livello mondiale supera i 100’000 franchi svizzeri all’anno. Tutte le succursali svizzere di una società con sede in Svizzera costituiscono un soggetto fiscale unico assieme alla sede principale. Anche le succursali svizzere di una società estera sono classificate come un soggetto fiscale, mentre invece le succursali svizzere e la sede principale estera (e viceversa) sono considerate soggetti fiscali a sé stanti.
Per i destinatari non soggetti a imposizione in Svizzera esiste anche un cosiddetto assoggettamento all’imposta sull’acquisto (nessun obbligo di registrazione IVA), qualora per l’anno civile abbiano ricevuto prestazioni soggette all’imposta sull’acquisto per più di 10’000 franchi svizzeri. Questo include, tra l’altro, l’acquisto di servizi da parte di imprese con sede all’estero che non sono iscritte nel registro delle persone assoggettate all’imposta, a condizione che il luogo della prestazione si trovi sul territorio svizzero, ad eccezione di servizi di telecomunicazione o elettrici a destinatari non soggetti a imposizione.
Costituiscono un’eccezione rispetto a questo principio soprattutto l’acquisto di servizi di telecomunicazione o elettronici da destinatari non soggetti a tassazione, poiché in questo caso i fornitori di servizi sono assoggettati all’imposta in Svizzera, qualora questi abbia un fatturato superiore a 100’000 franchi svizzeri in tutto il mondo.
Sono soggetti all’imposta sull’acquisto anche i destinatari soggetti a imposizione che devono dichiarare l’imposta sull’acquisto nell’ambito dei computi ordinari dell’IVA. Se le entrate di un soggetto fiscale (cifra d’affari mondiale da forniture e prestazione di servizi imponibili) sono inferiori a 100’000 franchi svizzeri l’anno (o a 150’000 franchi svizzeri per le associazioni sportive e culturali e per le istituzioni di pubblica utilità), tale soggetto è esentato dall’assoggettamento all’IVA.
Esiste tuttavia la possibilità di rinunciare all’esenzione dall’assoggettamento. All’atto della registrazione l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) rilascia ancora al contribuente un numero di registrazione IVA che si basa essenzialmente sul numero identificativo della società. Il numero di IVA viene aggiunto al numero identificativo della società (ad es. CHE-123.456.789 MWST).
È in vigore una normativa speciale per le società finanziarie. In generale, l’acquisizione, la detenzione e la vendita di azioni costituisce un’azione commerciale ai sensi della legge svizzera sull’imposta sul valore aggiunto. La detenzione di azioni nelle società di capitali per un ammontare superiore o uguale al 10% è classificata come possesso di azioni allo scopo di investimento sul lungo termine e ha un’influenza considerevole.
Le società holding non sarebbero normalmente assoggettate all’imposta sul valore aggiunto, in quanto i loro fatturati provengono solitamente da partecipazioni e non rientrano quindi nelle operazioni imponibili. La classificazione dell’attività di holding come azione commerciale significa tuttavia che la società finanziaria può essere registrata assoggettandola volontariamente all’imposta sul valore aggiunto a causa dell’esclusione dall’esenzione dalle imposte. Il vantaggio della registrazione è di poter far valere le imposte precedenti, dovute nell’ambito della propria attività commerciale e che danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente. Sono escluse le attività che non prevedono il diritto alla deduzione dell’imposta e per le quali non viene o non può essere esercitata alcuna opzione (vedi capitolo 10.5.5).
Nel settore dei movimenti di denaro e di capitale, ad esempio, la negoziazione di titoli e azioni di società è una prestazione esente da imposte, per la quale è necessaria una correzione dell’imposta. 10.5.2 Prestazioni imponibili Nel settore dei movimenti di denaro e di capitale, ad esempio, la negoziazione di titoli e azioni di società è una prestazione esente da imposte, per la quale è necessaria una correzione dell’imposta.
L’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero si applica alle attività svolte da persone assoggettate a imposta, a meno che non siano esenti o esonerate dall’imposta. Una prestazione che si considera fornita all’estero secondo i principi dell’IVA non è soggetta all’imposizione svizzera.
Sono soggetti all’IVA i seguenti tipi di prestazioni: 1. forniture di beni in Svizzera (compresi i territori doganali diversi dalla Svizzera, come ad es. il Liechtenstein); 2. prestazione di servizi in Svizzera (compresi i territori doganali diversi dalla Svizzera, come ad es. il Liechtenstein); 3. prestazioni di servizi e forniture soggette all’imposta dei servizi da parte di imprese con sede all’estero; 4. importazione di beni. Ai fini dell’IVA, il termine di fornitura di beni è più ampio di quello previsto dalla normativa commerciale svizzera.
La legge sull’IVA, infatti, contempla una serie di transazioni commerciali ritenute forniture ai fini dell’imposta sul valore aggiunto come la manutenzione di macchinari, l’affitto o la locazione di beni, il commercio di elettricità ecc.
Le prestazioni di servizi il cui luogo di prestazione si trova all’estero, come la fornitura di beni all’estero, non sono soggette all’imposta sul valore aggiunto svizzera. Le esportazioni di beni dalla Svizzera sono imponibili, ma esenti dall’imposta sul valore aggiunti. 10.5.3 Base imponibile La base di calcolo dell’ammontare imponibile per la fornitura e la prestazione di servizi è rappresentata dalla controprestazione lorda (in denaro o in natura) convenuta o ricevuta. L’imposta precedente, ovvero l’imposta pagata sulle pretsazioni acquistate, può in linea di principio essere richiesta dalla persona registrata ai fini dell’IVA nell’ambito dei computi ordinari dell’IVA e detratta dall’imposta sulla cifra d’affari dovuta, a condizione che il contribuente abbia diritto alla detrazione totale.
Pertanto viene tassato solo il valore aggiunto (principio onnifase al netto). 10.5.4 Aliquote fiscali Dal 1° gennaio 2018, l’aliquota ordinaria per ogni fornitura o prestazione di servizi imponibile è pari al 7,7%. Le prestazioni del settore alberghiero soggiacciono ad un’aliquota speciale pari al 3,7%. Per determinate categorie di beni e di prestazioni di servizi di prima necessità, come ad esempio erogazione di acqua, beni alimentari, bevande non alcoliche, bestiame, pollame e pesci, cereali, libri e giornali, prestazioni di servizi di società di radio e televisione non aventi carattere commerciale, ecc., si applica un’aliquota ridotta del 2,5%.
L’Amministrazione federale delle contribuzioni accorda inoltre alle piccole imprese con una cifra d’affari inferiore a 5,005 milioni di franchi svizzeri (IVA inclusa) e un debito fiscale annuo non superiore a 103’000 franchi svizzeri (calcolato secondo l’aliquota netta applicabile) la possibilità di applicare un procedimento di rendiconto semplificato. Le piccole imprese possono scegliere di conteggiare l’imposta sul valore aggiunto in base ad un’aliquota forfettaria, inferiore a quella del 7,7%, a condizione che rinuncino alla procedura ordinaria di deduzione dell’imposta precedente in quanto l’aliquota forfettaria considera già la quota di imposta precedente deducibile.
Questo metodo semplificato deve essere autorizzato dall’Amministrazione federale delle contribuzioni e mantenuto per almeno un anno. Al contrario di quanto previsto per il caso normale del conteggio trimestrale, la dichiarazione IVA deve essere presentata solo una volta all’anno.
Dal punto di vista dell’IVA si distingue tra operazioni esenti dall’imposta ed operazioni escluse dall’imposta. (cosiddette operazioni esenti ed escluse dall’imposta). Le spese sostenute esclusivamente per l’erogazione di servizi esenti da IVA non danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente. Nel caso di operazioni escluse non sussiste alcun diritto alla deduzione dell’imposta precedente pagata sulla cifra d’affari esclusa dall’IVA.
Tra le attività escluse figurano le prestazioni del settore sanitario, quelle dell’istruzione, della cultura e dello sport, le attività legate alla previdenza e sicurezza sociale, la maggior parte delle operazioni bancarie ed assicurative, la locazione e la vendita di immobili nonché i fatturati derivanti da scommesse e lotterie. Per la maggior parte di queste operazioni escluse esiste tuttavia la possibilità di optare per la rispettiva imposizione facoltativa.
Tale opzione non è però possibile per le operazioni bancarie ed assicurative e per l’affitto e la compravendita di immobili esclusivamente per uso abitativo. A differenza delle attività escluse dall’IVA, quelle esenti prevedono il diritto alla deduzione dell’imposta precedente per tutte le imposte pagate in relazione ai beni ed alle prestazioni di servizi che generano la cifra d’affari (esenzione effettiva). L’esportazione di beni è un esempio di cifra d’affari esente (a questo proposito vedasi anche il capitolo 10.5.7
Le prestazioni effettuate all’estero non sono soggette all’IVA svizzera. Questo tipo di cifra d’affari è generalmente il risultato di un’attività commerciale internazionale. Un esempio tipico è quello di una società commerciale svizzera che acquista merci da una società produttrice estera e le rivende a clienti in un Paese terzo, con spedizione delle merci direttamente dalla società produttrice a questi ultimi. Le prestazioni di fornitura di beni o di servizi all’estero prevedono il diritto alla deduzione dell’imposta precedente se la cifra d’affari generata, per la quale l’opzione è esclusa, non è considerata essere esclusa dall’IVA.
Un’impresa assoggettata all’IVA risponde dell’IVA (imposta sulla cifra d’affari) dovuta su tutti i servizi imponibili e paga a sua volta l’IVA sui servizi che acquista (imposta precedente). Generalmente l’imposta precedente può essere dedotta dall’IVA dovuta. In tal caso l’IVA non costituisce un onere addizionale per l’impresa. Pertanto, l’IVA rappresenta un costo effettivo solo per il consumatore finale o per un’impresa che svolge transazioni per le quali l’imposta precedente non può essere recuperata (imprese con cifre d’affari escluse dall’IVA, ad es. banche ed assicurazioni).
Oltre ai beni esportati all’estero anche certi servizi - se prestati a destinatari con sede all’estero - sono esenti dall’IVA svizzera (con diritto alla deduzione dell’imposta precedente). La legge sull’IVA svizzera contiene tuttavia un elenco di servizi che sono tassabili nello Stato di domicilio del prestatore oppure sono soggetti a regole speciali conformemente a tale elenco (ad es. servizi relativi al settore immobiliare, alberghiero, della ristorazione, dell’istruzione, dello sport e della cultura, servizi per il trasporto di persone, ecc.). I servizi non inclusi in questa lista che vengono prestati ad un destinatario con sede all’estero non sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto svizzera (regola di base - trova applicazione il cosiddetto principio del luogo del destinatario). Tuttavia, il diritto all’esenzione dall’IVA (risp. non imponibilità) per questi servizi deve essere comprovato dalla relativa documentazione, tra cui fatture, contratti, ecc. Lo stesso vale per le esportazioni che beneficiano dell’esenzione dall’IVA per le quali è necessario un certificato doganale di importazione o esportazione. Lo stesso vale per le esportazioni in cui l’esenzione fiscale avviene di norma sulla base di un certificato doganale di esportazione o importazione (vale tuttavia il principio della valutazione delle prove).
Nel caso di una società commerciale svizzera che acquista merci da una società produttrice estera e le rivende a clienti in un Paese terzo, con spedizione delle merci direttamente dalla società produttrice a questi ultimi, le regole di base concernenti l’IVA di cui sopra hanno il seguente effetto:
Le imprese con sede all’estero che forniscono beni o determinate prestazioni di servizi in Svizzera e che desiderano rinunciare all’esenzione del pagamento delle imposte o che raggiungono ogni anno almeno 100’000 franchi svizzeri di fatturato da prestazioni imponibili o esenti in Svizzera o all’estero devono nominare un rappresentante fiscale ai fini dell’IVA con sede in Svizzera.
Queste imprese possono richiedere direttamente la deduzione dell’imposta precedente ed effettuare la deduzione. Sono esenti dall’IVA le imprese estere che forniscono, in Svizzera e a persone soggette a imposta in Svizzera, prestazioni o servizi esonerati dall’imposta esclusivamente in Svizzera sulla base del luogo della prestazione (eccezione: servizi di telecomunicazione o elettrici a destinatari non soggetti a imposizione) o forniture di elettricità in linee, di gas tramite la rete di distribuzione e teleriscaldamento. Se un venditore per corrispondenza (nazionale o estero) ricava all’anno almeno 100’000 franchi svizzeri di fatturato da piccole spedizioni (le piccole spedizioni si hanno quando l’importo dell’imposta ammonta a cinque franchi svizzeri o meno) che trasporta o invia dall’estero in Svizzera, queste forniture valgono come forniture nazionali. Di conseguenza, il venditore per corrispondenza è soggetto all’ sul valore aggiunto in Svizzera e deve farsi inserire nel registro IVA.
L’obbligo fiscale subentra al raggiungimento del limite di fatturato di 100’000 franchi svizzeri. Il limite di fatturato si calcola in base ai pagamenti che gli acquirenti effettuano al venditore. Le imprese con sede all’estero che non esercitano attività imponibili in Svizzera hanno invece diritto al rimborso dell’IVA svizzera se le loro attività all’estero risultano essere una cifra d’affari imponibile ai sensi della legge sull’IVA svizzera e se il Paese in cui hanno sede accorda reciprocamente la parità di trattamento alle imprese svizzere per quanto riguarda la procedura di rimborso dell’IVA.
Le tasse di bollo federali sono tributi riscossi dalla Confederazione su determinate operazioni nell’ambito della circolazione giuridica come l’emissione di azioni (tassa di emissione, nota anche come imposta indiretta sulla raccolta di capitale, o capital duty) o sulla compravendita di titoli (tassa di negoziazione). La tassa sull’emissione e sull’aumento di capitale delle società anonime svizzere è pari all’1% del valore venale dell’ammontare fornito, con un’esenzione sul primo milione di capitale totale in franchi svizzeri, versato a titolo di contributo iniziale o successivo. Anche l’ammontare fornito senza un corrispondente aumento del capitale sociale è soggetto alla tassa sull’emissione, sebbene in questo caso non si applichi l’importo esente da imposta di un milione di franchi svizzeri.
Le operazioni di compravendita di titoli svizzeri e stranieri concluse da negoziatori svizzeri in quanto contraenti o mediatori sono soggette alla tassa di negoziazione (nota anche come «securities turnover tax»). A seconda del domicilio dell’emittente (in Svizzera o all’estero), l’aliquota è dello 0,15% o dello 0,3% e viene calcolata sul controvalore dei titoli scambiati. Sono considerati negoziatori di titoli svizzeri le persone professionalmente attive nella compravendita di titoli per proprio conto o per conto di terzi, comprese banche e altri istituti svizzeri assimilabili a banche. Inoltre, sono parimenti considerati negoziatori di titoli svizzeri le società che detengono titoli imponibili per un valore contabile superiore a dieci milioni di franchi svizzeri e i cosiddetti «remote members», ovvero i membri stranieri di una borsa svizzera in relazione a titoli svizzeri quotati alla borsa svizzera.
Gli utili di capitale conseguiti da sostanza immobiliare (immobili) in Svizzera sono soggetti a una speciale imposta cantonale sulla proprietà fondiaria nella misura in cui l’utile di capitale corrispondente è attribuito ai beni privati di una persona fisica. Se l’utile di capitale viene attribuito alla sostanza commerciale di una persona fisica o agli attivi di una persona giuridica, è soggetto alla normale imposta sul reddito o sull’utile delle persone giuridiche o, in aggiunta, anche a una speciale imposta sulla proprietà fondiaria, a seconda del Cantone in cui si trova la proprietà.
A livello di imposta federale diretta, gli utili di capitale da sostanza immobiliare detenuti come beni privati di una persona fisica non sono imponibili, mentre gli utili di capitale realizzati su un bene o patrimonio commerciale di persone giuridiche sono soggetti alla normale imposta sull’utile. Inoltre, in alcuni cantoni il trasferimento della proprietà di un bene immobile è soggetto ad una tassa di passaggio di proprietà (mutazione), mentre invece a livello federale non vengono prelevate imposte di questo genere. In linea di principio la tassa di mutazione è calcolata sul prezzo di acquisto o sul valore imponibile della proprietà e viene di solito pagata dall’acquirente. L’aliquota applicabile varia circa tra l’1% e il 3% da cantone a cantone.
Circa la metà dei cantoni preleva altresì una speciale imposta sulla sostanza immobiliare («Imposta immobiliare»), esigibile ogni anno oltre all’imposta generale sulla sostanza. L’imposta viene prelevata nel luogo in cui è situata la proprietà e viene calcolata sul valore di mercato o sul valore imponibile della proprietà senza deduzione dei debiti. L’aliquota applicabile ammonta al massimo allo 0,3%. La Svizzera applica l’aliquota IVA più bassa d’Europa, pari al 7,7%.
Per minimizzare gli effetti della doppia imposizione in Svizzera e all’estero, la Svizzera ha stipulato una serie di convenzioni di doppia imposizione relative alle imposte dirette sul reddito o il patrimonio con tutti i principali Paesi industrializzati e con molti altri Stati. La maggior parte di queste convenzioni ricalcano i principi della convenzione modello dell’OCSE, che stabilisce dove il reddito o il patrimonio devono essere tassati e descrive le modalità per eliminare la doppia imposizione. In linea di principio, la Svizzera applica il metodo di esenzione, secondo il quale non preleva l’imposta sul reddito e sul patrimonio già tassati nello Stato di origine.
Questi ultimi sono presi in considerazione solo per il calcolo dell’aliquota impositiva (aliquota progressiva).Per determinati proventi (dividendi, interessi e royalties), tuttavia, la Svizzera applica di norma il metodo del computo. Su dividendi, interessi e royalties il diritto alla tassazione generalmente appartiene a entrambi gli Stati: da una parte allo Stato di origine, dall’altra allo Stato di domicilio. Tuttavia, le convenzioni di doppia imposizione limitano il diritto di tassazione dello Stato di origine, ragion per cui l’imposta versata nello Stato di origine può essere computata all’imposta prelevata nel Paese di domicilio del destinatario.
Attualmente sono in vigore oltre 100 convenzioni di doppia imposizione più gli Accordi bilaterali con l’UE, validi dal 1° luglio 2005. Dato che i trattati fiscali della Svizzera sono convenzioni internazionali a tutti gli effetti, essi sostituiscono la normativa tributaria federale e cantonale/comunale. Le convenzioni di doppia imposizione si applicano sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche che hanno il loro domicilio o sede in uno o in entrambi gli Stati contraenti.
Come già menzionato al capitolo 10.3.5, le persone fisiche o giuridiche domiciliate in Svizzera che richiedono l’imposizione forfettaria hanno normalmente diritto anche agli sgravi in virtù delle convenzioni di doppia imposizione. Tuttavia, secondo alcune convenzioni, per godere dei loro benefici è necessario soddisfare una serie di condizioni speciali. Oltre alle convenzioni sulla doppia imposizione delle imposte sul reddito – e in parte per le imposte sulla sostanza – la Svizzera ha concluso anche alcune convenzioni relative all’imposta sulle successioni. Per il momento non ha invece ancora negoziato nessuna convenzione relativa all’imposta sulle donazioni. Esistono infine alcune convenzioni speciali che riguardano i frontalieri, la tassazione del trasporto aereo e la situazione fiscale delle organizzazioni internazionali e del loro personale.
Secondo la legge tributaria svizzera le transazioni tra società dello stesso gruppo devono rispettare il principio del «dealing at arm’s length». La Svizzera non ha un regolamento separato sui prezzi di trasferimento per le operazioni commerciali e/o finanziarie intercorse tra società collegate e/o controllate né intende dotarsene nel prossimo futuro. Per stabilire se una transazione tra società collegate rispetta il principio del «dealing at arm’s length», le autorità fiscali svizzere seguono le direttive in materia di prezzi di trasferimento emanate dall’OCSE. In Svizzera non esiste una documentazione specifica necessaria ai fini del transfer pricing. Una società che svolge un’attività commerciale in Svizzera deve tuttavia essere in possesso della documentazione atta a dimostrare che le transazioni intercorse corrispondono al principio del «dealing at arm’s length». www.efd.admin.ch Dipartimento federale delle finanze (DFF)
Con BEPS 2.0 l’OCSE intende migliorare l’equità fiscale tra aziende tradizionali e digitali. Il pilastro 1 prevede una parziale nuova ripartizione dei diritti di imposizione fiscale per le multinazionali che fatturano oltre 20 miliardi di euro all’anno e raggiungono un margine di profitto superiore al 10% negli Stati di commercializzazione. Il pilastro 2 introduce un’imposta minima globale del 15% per i gruppi aziendali internazionali che fatturano oltre 750 milioni di euro all’anno. La Svizzera desidera adottare la tassazione minima dell’OCSE. Nell’agosto 2022 il governo svizzero ha avviato la procedura di consultazione relativa all’ordinanza concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (OImM), che regola temporaneamente l’imposizione minima in Svizzera mediante un’imposta integrativa. Presumibilmente, le nuove regole dovrebbero entrare in vigore in data il 1° gennaio 2024.