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Multe da migliaia di euro per chi non si iscrive all’AIRE

26/02/ 2024

Per i connazionali che vivono fuori dall’Italia ci saranno da quest’anno sanzioni di migliaia di euro se non ci si iscrive all’AIRE, l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero. La nuova legge di bilancio introduce infatti obblighi di controllo per i Comuni di ultima residenza, scambio di informazioni con l’Agenzia delle Entrate per l’accertamento fiscale e multe salate per chi non provvede all’iscrizione.

L’obbligo di iscrizione in realtà esiste da decenni, visto che parte da una legge del 1954, ma fino ad oggi in molti lo consideravano una discrezionalità, anche perché le sanzioni correlate all’omesso adempimento erano molto contenute e raramente applicate.

Dal primo di gennaio si cambia registro: la nuova legge di bilancio accende un faro sugli italiani che risiedono fuori dai confini nazionali, prevedendo sanzioni da 200 a 1000 euro per ogni anno di mancata iscrizione all’AIRE, con un limite massimo di 5 anni sanzionabili. Le sanzioni si applicano per individuo e non per nucleo familiare, e riguardano anche i minori: così, per esempio, una famiglia di 4 persone che vive nel Regno Unito da più di cinque anni ed abbia trascurato tale adempimento amministrativo potrebbe ritrovarsi a dover pagare una sanzione fino a 20.000 euro.

Cosa è l’AIRE?

Si tratta di un registro gestito dai Comuni in collaborazione con le rappresentanze consolari: l’iscrizione è un adempimento obbligatorio per chi trasferisce la propria residenza all’estero, ma tanti connazionali hanno tralasciato di farlo, alcuni perché ignari di quest’obbligo, altri per scopi illeciti quali continuare a pagare l’IMU ridotta sulla prima casa o percepire assegni familiari, molti frenati soprattutto dal fatto che cancellarsi dall’anagrafe della popolazione nazionale italiana comporta la cancellazione anche dal Sistema Sanitario Nazionale italiano: il vero ago della bilancia verso un trasferimento estero non dichiarato è spesso il timore di dover rinunciare all’acquisto di medicinali con il ticket, all’assistenza ospedaliera e al medico di famiglia italiano.

Chi deve iscriversi?

L’AIRE riguarda tutti i cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi. Da notare che l’obbligo non decorre dopo 12 mesi, ma dal momento del trasferimento: chi già sa che resterà all’estero più di un anno può e dovrebbe iscriversi immediatamente. La norma infatti prevede che si provveda entro 90 giorni dal trasferimento. L’obbligo ricade anche sui cittadini nati all’estero da genitori italiani (inclusi i minori) il cui atto di nascita è stato trascritto in Italia e coloro i quali abbiano acquisito la cittadinanza italiana ma vivono stabilmente all’estero.

Iscriversi all’AIRE significa cancellare la propria residenza dalle liste del Comune italiano di ultima dimora per spostarla nello stato estero di nuova residenza. La regola generale, lo ricordiamo, è infatti che si possa avere un’unica residenza: in Itala o all’estero.

Perché iscriversi?

Prima di tutto perché è non solo un diritto, ma anche un dovere dei cittadini italiani residenti all’estero; soprattutto, perché l’AIRE costituisce il presupposto, tra l’altro, per usufruire di numerosi servizi consolari (quali il rilascio di documenti di identità e di stato civile) e l’esercizio del diritto di voto all’estero.

La mancata iscrizione al contrario può comportare una serie di conseguenze negative, quali la difficoltà di usufruire dei servizi consolari (in primis il rinnovo del passaporto), la perdita del diritto di voto, ma anche la difficoltà di dimostrare la propria residenza all’estero.

Quest’ultimo punto non dovrebbe essere sottovalutato, visto che la permanenza nell’anagrafe della popolazione italiana residente genera una presunzione di residenza anche a fini fiscali e dunque un obbligo dichiarativo in Italia dei redditi prodotti all’estero, ed un diritto impositivo e di accertamento da parte del fisco italiano (si, anche verso chi presenta la dichiarazione e già paga le tasse all’estero).

Naturalmente in caso di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria italiana sarà possibile fare ricorso rifacendosi alle convenzioni contro le doppie imposizioni che l’Italia ha stipulato con diversi Paesi esteri, tra cui il Regno Unito, ma si tratta comunque di una procedura lunga e costosa e per la quale l’esito non è scontato. La regola generale, super semplificata, è che chi è iscritto negli elenchi della popolazione residente in un Comune italiano paga le tasse in Italia.

Le novità

Abbiamo già ricordato l’inasprimento delle sanzioni; la vera novità è che però dal primo gennaio 2024 è previsto anche un maggior coinvolgimento attivo da parte dei Comuni italiani, cui ora è demandato non solo l’onere dei controlli, ma anche la remunerazione che ne consegue (“i proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono acquisiti al bilancio del comune che ha irrogato la sanzione”), e dunque avranno ora un interesse diretto nel provvedere agli accertamenti.

E’ inoltre stato introdotto l’obbligo, in capo alle amministrazioni pubbliche, anche estere, di scambio di informazioni con gli altri enti dello Stato in relazione ad elementi rilevanti relativi ai connazionali di cui si ha ragione di ritenere che siano residenti di fatto all’estero, con il Comune italiano chiamato a notificare le iscrizioni (o cancellazioni d’ufficio) AIRE anche all’Agenzia delle Entrate per i controlli fiscali sugli anni aperti precedenti all’iscrizione (o cancellazione), quando si risultava ancora formalmente residenti in Italia (o al contrario si beneficiava di una residenza estera fittizia).

Gli anni a rischio

L’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui risulti il mancato adempimento; chi risiede all’estero da più di 5 anni e non si è mai iscritto all’AIRE, per esempio, potrà essere sanzionato soltanto per gli ultimi 5.

La domanda di iscrizione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di espatrio. “La sanzione è ridotta, sempre che non sia stata già contestata e non siano già iniziate attività di accertamento, ad un decimo del minimo se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni”.

La Legge di Bilancio non ha valore retroattivo, e dunque le nuove sanzioni non si applicano a chi è già iscritto AIRE da una data antecedente all’entrata in vigore della nuova legge (30.12.2023), anche nell’ipotesi in cui l’iscrizione è stata successiva al trasferimento effettivo e dunque ci fossero anni sanzionabili.

Non è chiaro invece cosa succede a chi non si iscrive e poi viene “scoperto”: in questo caso in seguito ad un accertamento in principio potrebbe essere applicabile la nuova disciplina anche in relazione agli anni pregressi antecedenti a quello di entrata in vigore della nuova norma (anche se riteniamo si applichi il principio generale della legge in vigore al momento dei fatti, se più favorevole. Un chiarimento sarebbe auspicabile).

Ricordiamo infine che non ci si può iscrivere in modo retroattivo, ma che dal 2019 l’iscrizione decorre dal momento in cui si presenta la domanda e non da quando ci viene comunicato l’esito.

E quindi che fare?

Il consiglio è sicuramente di iscriversi, e farlo quanto prima, anche se, per concludere, bisogna ricordare che tale regolarizzazione non sana la nostra posizione a fini fiscali ma solo il mancato adempimento amministrativo e le relative sanzioni. C’è anche da dire che con la digitalizzazione in atto, e con l’obbligo di scambio di informazioni e di comunicazione all’Agenzia delle Entrate, ora in vigore, la possibilità che anche l’amministrazione tributaria venga al corrente della nostra situazione è comunque decisamente più elevata; se la nostra situazione è particolarmente complessa meglio rivolgersi ad un consulente esperto: quanto finora detto è una guida alle novità ma non costituisce consulenza legale.

Articolo di Manuela Travaglini pubblicato sul quotidiano Repubblica

26 Gen 2024

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