La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1075 del 16 gennaio 2025, ha ribadito un principio fondamentale in materia di fiscalità internazionale e residenza fiscale delle società: in caso di trasferimento all’estero risultato fittizio, il domicilio fiscale della persona giuridica deve essere individuato in base all’ultima sede legale risultante dal Registro delle imprese. I criteri successivi previsti dall’articolo 58 del DPR n. 600/1973 hanno carattere residuale e si applicano solo in assenza di una sede legale nota.
L’ordinanza trae origine da una controversia fiscale in cui una Srl, dopo aver trasferito la propria sede legale da Padova a Monfalcone e successivamente in Brasile, non aveva presentato le dichiarazioni fiscali per gli anni d’imposta 2005 e 2006. L’Agenzia delle Entrate, rilevando la mancanza di un’effettiva operatività all’estero e la persistenza della compagine societaria in Italia, ha proceduto con un accertamento induttivo basato sulla presunzione di continuità della residenza fiscale in Italia.
La società aveva impugnato gli avvisi di accertamento sostenendo l’incompetenza territoriale dell’Ufficio emittente. I giudici di primo grado avevano accolto il ricorso, dichiarando nulli gli atti impositivi poiché emessi da un Ufficio finanziario territorialmente incompetente. La Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia aveva confermato tale decisione, portando l’Agenzia delle Entrate a ricorrere in Cassazione.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, ribadendo che:
Il domicilio fiscale si radica nell’ultima sede legale nota – Nel caso in esame, prima del trasferimento fittizio in Brasile, la società risultava iscritta presso il Registro delle imprese di Gorizia, rendendo competente l’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate di tale circoscrizione.
I criteri residuali non si applicano se è nota la sede legale – L’articolo 58 del DPR 600/1973 prevede che, in assenza di una sede legale, il domicilio fiscale possa essere determinato sulla base della sede amministrativa o della prevalente attività economica. Tuttavia, questi criteri non si applicano se una sede legale è già identificata nel Registro delle imprese.
Il mutamento del domicilio fiscale successivo all'anno di imposta non rileva – Il principio sancito dalla Cassazione (cfr. Cass. n. 14985/2020) stabilisce che la competenza territoriale per l’accertamento tributario resta legata al domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione (o della mancata presentazione) della dichiarazione dei redditi e non è influenzata da trasferimenti successivi.