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DAC 8: dal 2026 nuova era per la trasparenza fiscale e le criptoattività

DAC 8

Con l’approvazione preliminare, l’8 ottobre 2025, del decreto legislativo che recepisce la direttiva europea DAC 8, l’Italia si prepara a entrare in una nuova fase della cooperazione fiscale internazionale. A partire dal 1° gennaio 2026, ogni reddito e ogni transazione economica – comprese le criptoattività – diventeranno pienamente tracciabili e oggetto di scambio automatico di informazioni tra Stati membri dell’Unione europea.

Un passo decisivo verso la trasparenza fiscale

La direttiva (UE) 2023/2226, nota come DAC 8, rappresenta l’ottavo aggiornamento della normativa europea sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale (Direttiva 2011/16/UE). L’obiettivo è ambizioso: creare un sistema di sorveglianza tributaria integrato, capace di eliminare le asimmetrie informative tra giurisdizioni, contrastare l’evasione e rendere più efficiente la cooperazione tra amministrazioni finanziarie.

A differenza delle precedenti versioni, DAC 8 estende lo scambio automatico e obbligatorio di informazioni a tutte le categorie di reddito già previste dalla direttiva del 2011, tra cui:

  • redditi da lavoro dipendente;

  • compensi da amministratore;

  • pensioni;

  • redditi da polizze assicurative sulla vita;

  • redditi immobiliari.

L’armonizzazione elimina le discrezionalità nazionali e garantisce una base informativa omogenea in tutta l’Unione. Per i contribuenti, questo significa che i redditi prodotti all’estero saranno automaticamente comunicati all’amministrazione del Paese di residenza, riducendo il rischio di omissioni o doppie imposizioni.

Ruling transfrontalieri e identificazione fiscale unificata

Una delle novità più rilevanti è l’estensione dello scambio automatico ai ruling fiscali transfrontalieri che coinvolgono anche persone fisiche, con soglia di rilevanza fissata a 1,5 milioni di euro.
Dal 2028, ogni ruling dovrà contenere il Tax Identification Number (TIN) del contribuente, che diventerà obbligatorio in tutti i flussi di comunicazione dal 2030. Questo passaggio consentirà una più precisa identificazione dei soggetti fiscali e un miglior allineamento dei dati tra le diverse amministrazioni europee.

Criptoattività: fine dell’anonimato digitale

La DAC 8 introduce per la prima volta un quadro normativo unitario per la fiscalità delle criptoattività, recependo il Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) elaborato dall’OCSE.

Dal 2026, i Crypto-Asset Service Providers (CASP) — come piattaforme di scambio, wallet provider e custodi digitali — saranno tenuti a:

  • registrarsi presso l’Agenzia delle Entrate o essere autorizzati ai sensi del regolamento MiCAR;

  • comunicare annualmente i dati identificativi dei titolari, i saldi dei wallet, le operazioni effettuate e i movimenti superiori a 50.000 dollari;

  • applicare procedure di due diligence analoghe a quelle previste in materia antiriciclaggio, inclusa la verifica della residenza fiscale e l’identificazione dei titolari effettivi.

I dati saranno centralizzati in un registro digitale nazionale, permettendo una tracciabilità completa e l’allineamento con i partner europei.

Sanzioni e vigilanza rafforzata

Il decreto introduce un sistema sanzionatorio severo: da 1.500 a 15.000 euro per ogni violazione degli obblighi di comunicazione o di due diligence. In caso di reiterazione, è prevista la revoca della registrazione e l’impossibilità di operare sul territorio nazionale.

Inoltre, viene potenziata la collaborazione tra Agenzia delle Entrate, Banca d’Italia e Consob, che dovranno scambiarsi annualmente l’elenco dei CASP autorizzati, per un controllo integrato tra ambito fiscale e finanziario.

Integrazione con il regime FATCA e relazioni internazionali

La riforma modifica anche il quadro applicativo del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), accordo bilaterale Italia–USA. Dal 2026 le istituzioni finanziarie italiane dovranno segnalare i ruoli dei titolari effettivi di entità d’investimento e, dal 2028, estendere tali obblighi anche ai conti preesistenti di soggetti non residenti.