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UE: nuove norme sulla migrazione

Dal 12 giugno 2026 è pienamente applicabile il nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo. Per la prima volta l'Unione ha una cornice comune su gestione degli ingressi, procedure di asilo e meccanismi di solidarietà tra gli Stati membri.

Cosa prevede il Patto

Adottato dal Parlamento europeo il 10 aprile 2024 e dal Consiglio il 14 maggio 2024, il Patto si compone di dieci atti normativi[1]: nove regolamenti e una direttiva, pubblicati in Gazzetta ufficiale il 22 maggio 2024. Le norme sono pienamente applicabili dal 12 giugno 2026, ad eccezione del regolamento sul reinsediamento, già operativo dal 2024.

Tra i dieci atti, il regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell'asilo e della migrazione incide maggiormente sull'impianto complessivo: abroga il regolamento Dublino III mantenendone però il principio di fondo, vale a dire la competenza del Paese di primo ingresso a esaminare la domanda di asilo, con alcuni criteri correttivi legati ai legami familiari. Lo stesso regolamento istituisce un meccanismo di solidarietà tra Stati membri, che possono alleggerire la pressione sui Paesi di frontiera in tre modi: accogliendo richiedenti asilo sul proprio territorio, versando un contributo finanziario in un fondo comune gestito dall'UE, oppure fornendo supporto tecnico e operativo.

Il regolamento (UE) 2024/1348 sulla procedura comune di protezione internazionale rende obbligatoria, e non più facoltativa, la procedura di frontiera accelerata[2] per i richiedenti provenienti da Paesi con un tasso di riconoscimento della protezione internazionale pari o inferiore al 20%. A supporto di questo impianto più selettivo interviene il regolamento (UE) 2024/1358, che amplia la banca dati Eurodac fino a includere i dati biometrici dei cittadini di Paesi terzi in posizione irregolare, non solo dei richiedenti asilo, con l'obiettivo dichiarato di ridurre i cosiddetti movimenti secondari tra Stati membri.

Sul piano strategico, il 29 gennaio 2026 la Commissione europea ha presentato la prima strategia quinquennale per la gestione dell'asilo e della migrazione, prevista dallo stesso Patto come cornice di indirizzo politico per i prossimi cinque anni. La strategia individua tre obiettivi principali: prevenire la migrazione irregolare, proteggere le persone in fuga da guerre e persecuzioni e attrarre talenti per la competitività delle economie europee.

L'attuazione in Italia

Come previsto dall'ordinamento unionale, i regolamenti che compongono il Patto sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri, mentre la procedura di recepimento riguarda solo la direttiva (UE) 2024/1346 sulle condizioni di accoglienza. L'Italia ha dato attuazione al Patto, incluso il recepimento della direttiva, con il decreto legge 12 giugno 2026, n. 100.

Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introduce un documento nominativo per i richiedenti asilo, ridefinisce i criteri di valutazione del rischio di fuga, innalza a 90 giorni il periodo prima del quale il richiedente non può accedere al lavoro e rafforza le procedure di frontiera, con un tetto massimo di 12 settimane di trattenimento. È previsto un regime transitorio dal 12 giugno al 31 ottobre 2026, in attesa dell'adeguamento dei sistemi informativi alle nuove procedure.

I prossimi passi

Il quadro normativo del Patto dovrebbe presto completarsi con il nuovo regolamento sui rimpatri, approvato dal Parlamento europeo il 17 giugno 2026 con il sostegno di PPE, ECR, Patrioti ed ESN. Il testo, destinato a sostituire l'attuale direttiva 2008/115/CE, attende ora l'adozione formale da parte del Consiglio e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Nei prossimi mesi si assisterà anche al completamento dell'attuazione del Patto negli altri 26 Stati membri e alla conclusione di accordi operativi previsti dal meccanismo di solidarietà. Il quadro normativo è, quindi, sostanzialmente definito: la fase che si apre ora riguarda l'applicazione pratica, negli Stati membri e nei rapporti con i Paesi terzi.


Note

[1]I dieci atti che compongono il Patto europeo su migrazione e asilo, tutti del 14 maggio 2024:

  • Direttiva (UE) 2024/1346, condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.
  • Regolamento (UE) 2024/1347, qualifiche per la protezione internazionale (abroga la direttiva 2011/95/UE).
  • Regolamento (UE) 2024/1348, procedura comune di protezione internazionale (abroga la direttiva 2013/32/UE).
  • Regolamento (UE) 2024/1349, procedura di rimpatrio alla frontiera.
  • Regolamento (UE) 2024/1350, quadro dell'Unione per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria.
  • Regolamento (UE) 2024/1351, gestione dell'asilo e della migrazione (abroga il regolamento n. 604/2013, Dublino III).
  • Regolamento (UE) 2024/1352, accertamenti dei cittadini di Paesi terzi alle frontiere esterne (modifica i regolamenti (UE) 2019/816 e 2019/818).
  • Regolamento (UE) 2024/1356, screening dei cittadini di Paesi terzi alle frontiere esterne.
  • Regolamento (UE) 2024/1358, Eurodac (abroga il regolamento n. 603/2013).
  • Regolamento (UE) 2024/1359, situazioni di crisi e forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo.

[2] La procedura di frontiera prevede l'esame della domanda di protezione internazionale senza che il richiedente faccia ingresso nel territorio dello Stato membro, con una durata massima di 12 settimane.

La nuova uscita di Delta View a cura di Francesca Germano, EU & International Affairs advisor Delta