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Convenzione Italia-Libia, ratificato accordo su doppia imposizione

All''Assemblea della Camera dei Deputati ha avuto luogo, oggi 7 gennaio, la discussione sull’esecuzione della Convenzione tra Italia e Libia per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali. L’accordo si inserisce nel quadro delle politiche internazionali italiane volte a favorire relazioni fiscali equilibrate e trasparenti.

Obiettivi e ambito di applicazione della Convenzione

La Convenzione si applica ai residenti di entrambi gli Stati e si focalizza sulle imposte dirette specificamente elencate. Tuttavia, estende i suoi principi anche a imposte di ogni ordine e tipo quando si tratta di aspetti quali la non discriminazione e la cooperazione amministrativa. L'obiettivo primario è garantire una corretta allocazione del potere impositivo tra i due Paesi, riducendo il rischio di doppia imposizione sui redditi prodotti da persone fisiche e giuridiche.

Il concetto di stabile organizzazione

Uno dei punti cardine della Convenzione è la definizione del concetto di stabile organizzazione, elemento fondamentale per determinare quale Stato abbia la potestà impositiva sui redditi di un'impresa non residente. In linea con gli standard OCSE, la Convenzione introduce una disciplina che regola la tassazione sui redditi generati in un altro Stato. Un aspetto peculiare dell’accordo Italia-Libia è il limite temporale di tre mesi per configurare un cantiere di costruzione come stabile organizzazione, un periodo più breve rispetto a quanto previsto dal modello standard OCSE.

Le regole di attribuzione degli utili alla stabile organizzazione seguono i principi OCSE, limitando l’applicazione delle normative domestiche libiche sulla cosiddetta forza attrattiva della stabile organizzazione.

Regole per le persone fisiche e la base fissa

Per i redditi derivanti da attività indipendenti di persone fisiche, la Convenzione si rifà sia al concetto di base fissa sia al criterio della presenza temporale di 183 giorni, secondo il modello delle Nazioni Unite. Questa distinzione garantisce una chiara attribuzione della potestà impositiva basata sul luogo effettivo di svolgimento dell’attività.

Tassazione dei redditi di capitale

In materia di redditi di capitale, la Convenzione introduce il principio della tassazione concorrente per dividendi e interessi. Le aliquote concordate sono le seguenti:

  • Dividendi: 5% per i dividendi intercompany (quando la società percettore detiene almeno il 25% del capitale della società erogatrice) e 10% per tutti gli altri casi.
  • Interessi: tassazione limitata al 5%.
  • Royalties: tassazione esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario.

Queste disposizioni rappresentano un equilibrio tra i diritti impositivi dello Stato della fonte e dello Stato di residenza, minimizzando il rischio di doppia imposizione.

Cooperazione amministrativa e trasparenza fiscale

Un altro elemento fondamentale della Convenzione è la cooperazione amministrativa. L’accordo prevede lo scambio di informazioni in materia fiscale, in conformità agli standard OCSE, e garantisce il superamento del segreto bancario. Questo rappresenta uno strumento cruciale per la lotta all’evasione fiscale, favorendo una maggiore trasparenza nei rapporti tra i due Stati.

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