È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre il Decreto Legislativo n. 141 del 26 settembre 2024, contenente le nuove disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell’Unione e una revisione del sistema sanzionatorio. Il decreto si inserisce nel quadro della Riforma Fiscale avviata con la Legge n. 111/2023, e segna una tappa fondamentale nella riorganizzazione delle Dogane italiane.
Tra le novità principali introdotte dal decreto figurano il rafforzamento della collaborazione tra l’Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza, l'eliminazione dell'istituto della controversia doganale e la riscrittura delle sanzioni amministrative. Particolare rilevanza è data anche all’inclusione dell’IVA all’importazione tra i diritti doganali.
IVA tra i Diritti Doganali
Uno degli interventi più significativi riguarda l’articolo 27 del Titolo III, che inserisce l’IVA all'importazione tra i diritti doganali. Questo significa che, oltre ai dazi, accise e diritti di monopolio, anche l’imposta sul valore aggiunto sarà considerata parte integrante dei diritti che l’Agenzia delle Dogane è tenuta a riscuotere.
Tuttavia, vi sono alcune eccezioni. L’IVA non sarà considerata un diritto di confine nei casi di immissione in libera pratica di merci destinate ad essere introdotte in altri Stati membri dell’Unione Europea o vincolate a regimi di deposito diversi da quelli doganali. Questa inclusione dell’IVA tra i diritti doganali è in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE, che in diverse sentenze, tra cui la causa C-714/20, ha chiarito che l’IVA all’importazione non fa parte dei dazi doganali. Anche la Cassazione italiana, con la sentenza n. 18286/2024 delle Sezioni Unite, ha confermato questa distinzione, sottolineando che IVA e dazi non possono essere sommati ai fini del calcolo delle sanzioni.
Nuovi Controlli con la Guardia di Finanza
Un’altra importante novità riguarda il rafforzamento dei controlli. L’articolo 4 del decreto prevede un maggiore coordinamento tra l’Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza, con l’obiettivo di intensificare le verifiche su merci, mezzi di trasporto e persone che attraversano le aree doganali.
In particolare, l'articolo 12 stabilisce che il personale dell’Agenzia, coadiuvato dalla Guardia di Finanza, potrà effettuare ispezioni e controlli accurati sui mezzi di trasporto che transitano attraverso le aree doganali, in presenza di fondati sospetti di irregolarità. Il detentore del veicolo è tenuto a collaborare con le autorità durante le operazioni di verifica.
Analoghe disposizioni sono previste anche per i bagagli e gli oggetti personali delle persone che attraversano i confini doganali. In caso di sospetti fondati, le persone possono essere invitate a mostrare i beni in loro possesso e, qualora si rifiutino, potranno essere sottoposte a perquisizione personale, con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
Controlli Estesi Fuori dalle Aree Doganali
Il decreto estende inoltre le possibilità di controllo anche al di fuori delle aree doganali. Gli articoli 12 e 13 prevedono che, per garantire l’osservanza delle norme doganali e valutarie, le ispezioni possano essere effettuate anche nei confronti di mezzi di trasporto, persone e bagagli che attraversano il confine terrestre dello Stato, nonché su natanti e aeromobili diretti o provenienti dall’estero. In questi casi, la competenza dei controlli sarà affidata alla Guardia di Finanza.
Con queste nuove disposizioni, il governo punta a rafforzare la vigilanza alle frontiere e a rendere più efficace il sistema di contrasto alle frodi doganali, nel quadro di una riforma complessiva del sistema doganale italiano.