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Novità Transfer Pricing: sentenza sui costi di ammortamento

I costi di ammortamento dell’avviamento non devono essere considerati nel calcolo del margine ai fini delle analisi di transfer pricing. Questo è il principio stabilito dalla Corte di giustizia tributaria della Lombardia con la sentenza n. 175/3/2024 (relatore Appignani, presidente Micheluzzi).

La Vicenda Giudiziaria

Il caso nasce da avvisi di accertamento nei confronti di una contribuente, ai quali venivano contestati ricavi derivanti da transazioni con parti correlate inferiori al valore normale, in violazione dell’articolo 110, comma 7, del Tuir. In particolare, si contestava un errato calcolo del margine perché non era stato incluso il costo delle quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, principalmente l’avviamento derivante da operazioni di fusione. Secondo l'ufficio, tale avviamento avrebbe dovuto partecipare alla determinazione del risultato operativo.

La Posizione dell'Ufficio

L'ufficio sosteneva che i costi di ammortamento dell’avviamento non dovessero essere considerati eccezionali solo perché iscritti a bilancio. Riteneva che una volta entrati in bilancio, questi costi diventassero ricorrenti, poiché soggetti ad ammortamento. Di conseguenza, se i costi fossero stati considerati nel calcolo del margine, il profitto risultante sarebbe stato inferiore rispetto a quello delle transazioni comparabili.

La Decisione della Corte

I giudici di secondo grado hanno ribaltato questa interpretazione, sottolineando che l’avviamento derivava da un più ampio processo di riorganizzazione del gruppo, caratterizzato da eccezionalità sia quantitativa (importo dell'avviamento, incremento del fatturato, aumento del numero di dipendenti) sia qualitativa (riferibilità all'intero gruppo). È stato evidenziato che un contribuente mirante ad ampliare la propria quota di mercato potrebbe temporaneamente sostenere costi elevati come quelli di avviamento, in vista di una futura capacità di generare reddito ricorrente.

Conformità alle Linee Guida OCSE

La sentenza è in linea con le linee guida OCSE sulla determinazione dei margini di profitto per le analisi di transfer pricing. In particolare, la sezione B.3.3 del capitolo 2, riferita al metodo TNMM, indica che dovrebbero essere considerati solo i costi operativi, escludendo quelli straordinari. La straordinarietà dei costi, come sottolineato dai giudici, deve essere valutata sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Questo aspetto è particolarmente rilevante per gli anni d’imposta 2020 e 2021, influenzati dalla pandemia.

Precedenti Giurisprudenziali

La decisione della Corte di giustizia tributaria della Lombardia si inserisce in un contesto giurisprudenziale che aveva già visto sentenze analoghe, come la n. 335/17/2020 della stessa Corte.

La sentenza n. 175/3/2024 rappresenta un importante chiarimento in materia di transfer pricing, stabilendo che i costi di ammortamento dell’avviamento, per la loro natura eccezionale, non devono influire sul calcolo del margine operativo. Questo principio rafforza l’interpretazione secondo cui solo i costi operativi ordinari devono essere considerati nelle analisi di transfer pricing, in conformità con le linee guida OCSE

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