La scelta della forma giuridica per un'azienda in Austria riveste un ruolo fondamentale poiché definisce i rapporti legali all'interno dell'azienda e la sua interazione con l'ambiente circostante. Tuttavia, è una decisione complessa che coinvolge diverse considerazioni. Aspetti quali il diritto commerciale, la responsabilità legale e le implicazioni fiscali giocano un ruolo determinante nella selezione della forma giuridica più adatta. È altresì essenziale valutare come la struttura decisionale debba essere configurata e se la forma giuridica presa in considerazione sia congruente con le esigenze gestionali, inclusi i costi di avvio e di gestione.
Nel contesto degli investimenti in Austria, gli imprenditori hanno a disposizione due principali forme giuridiche:
-Le Società di capitali (come la GmbH e la AG) : la GmbH, simile alla S.r.l. italiana, è una delle scelte più comuni tra gli investitori austriaci. La sua attrattiva è evidente già dal nome: "Gesellschaft mit beschränkter Haftung" (Società a responsabilità limitata), che sottolinea la limitazione della responsabilità dei soci al capitale sociale versato. In seguito, esploreremo più dettagliatamente questa forma giuridica.
-Società di persone
La GmbH viene costituita da uno o più soci tramite atto notarile e può dirsi validamente costituita con l’iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese. I soci – i cui nominativi vengono altresì iscritti nel Registro delle Imprese – possono essere cittadini austriaci o stranieri, persone fisiche o giuridiche con residenza o sede anche all’estero. In Austria, contrariamente a quanto previsto dall’ordinamento italiano, una società a responsabilità limitata avente un socio unico non è tenuta ad indicare sulla propria carta intestata l’unipersonalità del proprio assetto societario.
La domanda di iscrizione al Registro delle Imprese deve contenere vari dati, in particolare la denominazione, la sede e l’ammontare del capitale della società. A tale domanda vanno inoltre allegati i seguenti documenti:
• statuto o dichiarazione di costituzione (in caso di socio unico);
• specimen di firma degli amministratori;
• delibera della nomina degli amministratori;
• conferma da parte di una banca dell’effettuato versamento del capitale sociale, del quale gli amministratori possono disporre liberamente;
• dichiarazione degli amministratori a riprova dell’avvenuto versamento del capitale sociale;
• eventualmente perizia da parte della Camera di Commercio Austriaca (WKO – Wirtschaftskammer Österreich) riguardo l’ammissibilità della denominazione della società, nei casi in cui la denominazione contenga dei riferimenti locali quali ad esempio “Austria” o “Italia”;
• eventualmente delibera della nomina di membri del Consiglio di Sorveglianza.
Il costo complessivo della costituzione di una società compreso di tasse di iscrizione e onorari del legale e del notaio corrisponde a un importo a partire da circa EUR 3500. A determinate condizioni è possibile beneficiare di una sovvenzione, il che significa che la costituzione non comporta tasse. L’iscrizione della GmbH nel Registro delle Imprese di norma avviene entro un breve lasso di tempo (all’incirca 1-2 settimane) a decorrere dal momento in cui è stata inoltrata la domanda di registrazione con l’accluso atto costitutivo notarile.
Dal momento dell’iscrizione della GmbH gli amministratori possono disporre pienamente del capitale sociale per l’attività operativa della società. Dal 01.01.2018 c’è anche la possibilità di una costituzione semplificata possibile senza coinvolgimento del notaio (eGründung). I requisiti per una costituzione semplificata sono: società unipersonale con un unico socio, il quale è una persona naturale e anche amministratore unico; atto costitutivo in forma standardizzata; il fondatore (socio) dispone di una forma di identificazione elettronica.
Il capitale sociale minimo è di EUR 35.000. Un importo pari ad almeno la metà di detta somma (EUR 17.500) deve essere versato all’atto della costituzione. Il capitale sociale può essere conferito in denaro ed in natura (tramite ad esempio beni mobili, immobili, diritti di marchi, imprese). La metà del capitale sociale deve essere versata in denaro. In caso di conferimento in natura è necessaria una perizia per confermare il valore del conferimento.
Le GmbH fondate a partire dal 01.03.2014 possono avvalersi del cosiddetto privilegio di fondazione: sebbene il capitale sociale ammonti a 35.000 euro, l’atto costitutivo può prevedere che i conferimenti privilegiati siano limitati a 10.000 euro. La metà di questo importo deve essere pagata in contanti. Le società il cui capitale sociale non raggiunge i 35.000 euro devono aumentare il capitale a questo importo o ad un importo superiore entro dieci anni dalla costituzione. Il legislatore considera di ridurre il capitale sociale minimo della GmbH a EUR 10.000. Nell’ambito di questa modifica legislativa, avverrebbe anche l’eliminazione del cosiddetto privilegio di fondazione.
La GmbH si compone dei seguenti organi legali: Assemblea Generale dei Soci, uno o più Amministratori ed eventualmente - solo se in presenza di determinati presupposti - Consiglio di Sorveglianza (Aufsichtsrat). L’Assemblea Generale dei Soci provvede alla nomina e revoca degli Amministratori, approva il bilancio annuale e delibera sulla distribuzione degli utili. L’Amministratore rappresenta la società nei confronti di terzi.
L’Assemblea Generale può limitare i poteri degli Amministratori soltanto con effetto interno, ma non nei confronti di terzi. Ciò vuol dire che al potere di rappresentanza dell’Amministratore non sono poste restrizioni, fatta eccezione per il presupposto eventuale della firma congiunta. Gli Amministratori non necessitano di una specifica cittadinanza.
L’eventuale Consiglio di Sorveglianza si compone di un minimo di 3 membri ed è da istituirsi obbligatoriamente nel caso in cui la società in oggetto abbia: • un capitale sociale superiore a EUR 70.000 e più di 50 soci oppure • in media più di 300 dipendenti. Inoltre la legge indica anche altri casi in cui la società è obbligata ad instaurare un Consiglio di Sorveglianza.
La revisione dei bilanci della GmbH è obbligatoria nel caso in cui la società: • abbia per legge un Consiglio di Sorveglianza o • se sono realizzati almeno due dei tre seguenti criteri: - bilancio complessivo superiore a EUR 5.000.000, - fatturato annuale superiore a EUR 10.000.000, - in media più di 50 dipendenti all’anno. In ogni caso, i legali rappresentanti della GmbH sono tenuti a depositare i bilanci della GmbH presso l’ufficio del Registro delle Imprese entro nove mesi dalla data di bilancio. È obbligatorio redigere tali bilanci della GmbH entro cinque mesi dopo la fine dell’esercizio.
La GmbH, quale società di capitale, è soggetta all’imposta sui redditi delle persone giuridiche equivalente ad un’aliquota unica del 24% (ridotta al 23% dal 2024, la Körperschaftssteuer). Nel caso in cui la GmbH non abbia avuto degli utili, il versamento d’imposta annua minima è di EUR 1.750. Per tutte le GmbH costituite dopo il 30.6.2013, l’aliquota minima dell’imposta sul reddito delle società è di 500 EUR all’anno per i primi cinque anni e di 1.000 EUR all’anno per i cinque anni successivi.
Nel caso in cui la società si trovi in perdita, i versamenti minimi effettuati non sono da considerarsi a fondo perduto, in quanto costituiscono un credito d’imposta da portare in diminuzione delle imposte dovute per gli esercizi in cui la società produrrà utili. La distribuzione degli utili è soggetta a un’imposta di 27,5% (Kapitalertragssteuer). Non sono previste altre forme di tassazione in capo all’impresa ed in particolare non vi sono imposte assimilabili all’IRAP.
La AG (simile ad una S.p.A. italiana) viene costituita anch’essa con atto notarile da uno o più fondatori. La società può dirsi costituita a tutti gli effetti con l’avvenuta iscrizione al Registro delle Imprese. I fondatori, come tutti i futuri azionisti, possono essere austriaci o stranieri, persone fisiche o giuridiche. Le azioni in generale sono nominative. Soltanto se si tratta di una società quotata in Borsa le azioni possono essere al portatore. Con l’eccezione dell’azionista unico, i nominativi degli azionisti non sono riportati nel Registro delle Imprese.
Il capitale sociale minimo della AG ammonta a EUR 70.000, di cui almeno un quarto deve essere versato all’atto della costituzione. Gli organi della AG sono i seguenti: Assemblea degli Azionisti, Consiglio di Sorveglianza (Aufsichtsrat) e Consiglio di Amministrazione. In Austria vige un sistema dualistico obbligatorio per l’amministrazione ed il controllo delle società per azioni. L’Assemblea degli Azionisti provvede alla nomina dei membri (minimo tre) del Consiglio di Sorveglianza e delibera sulla distribuzione degli utili. Usualmente l’Assemblea degli Azionisti prende soltanto atto del bilancio che viene compilato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dal Consiglio di Sorveglianza.
Inoltre, l’Assemblea degli Azionisti decide delle modifiche allo statuto e prende atto del bilancio annuale. L’Assemblea degli Azionisti non ha il diritto di impartire istruzioni al Consiglio di Amministrazione. Al Consiglio di Sorveglianza spettano la nomina ed il controllo dell’attività degli Amministratori nonché l’approvazione del bilancio.
Per alcune operazioni, la legge prevede inoltre che esse vengano preventivamente approvate dal Consiglio di Sorveglianza. Il Consiglio di Sorveglianza deve radunarsi - in intervalli trimestrali – per un minimo di quattro sedute all’anno. Il Consiglio di Amministrazione dispone del potere di rappresentare la società nei confronti di terzi. Tale potere di rappresentanza è per legge illimitato. Eventuali limiti posti dallo Statuto o dal Consiglio di Sorveglianza hanno efficacia meramente interna.
I membri del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Sorveglianza non necessitano di una particolare cittadinanza. L’imposta sui reditti della società di capitale è nel 2023 pari al 24%. A partire dal 2024 al 23%. Nel caso una AG in un determinato esercizio non abbia utili è dovuta l’imposta annua minima di EUR 3.500. Gli utili (dividendi) distribuiti agli azionisti in Austria sono soggetti a un’imposta di 27,5%. Lo stesso vale per gli utili derivanti dalla vendita di azioni.
Per la AG la legge austriaca prevede, nell’ambito della tutela degli interessi dei soci e dei creditori, disposizioni più rigorose rispetto a quelle stabilite per la GmbH. Da un punto di vista del prestigio, ciò rende questa tipologia di società preferibile. A causa soprattutto del dispendio di tempo dovuto all’osservanza di diverse regole per la tutela dei soci, i costi di una AG risultano essere più elevati.
Al momento della redazione di questa brochure la FlexCo costituisce un progetto di legge. La nuova “società di capitali flessibile” è una sorta di forma ibrida tra la società per azioni (AG) e la società a responsabilità limitata (GmbH) ed è particolarmente pratica per le start-up e in generale per le fasi iniziali di costituzione. Il nome della società deve contenere la denominazione “Flexible Kapitalgesellschaft” o “Flexible Company”.
Queste denominazioni possono essere abbreviate in “FlexKapG” o “FlexCo”. In assenza di norme specifiche riguardanti questo tipo di società, alla società di capitali flessibile si applicano le regole previste per la GmbH. La società di capitali flessibile può essere costituita da una o più persone per qualsiasi scopo legalmente consentito. Il capitale sociale minimo è di 10.000 euro, di cui almeno la metà deve essere versata in contanti.
La differenza rispetto all’attuale “GmbH privilegiata” è che, con un capitale sociale minimo di 10.000 euro, non è necessario effettuare ulteriori conferimenti al capitale sociale anche dopo dieci anni dalla costituzione. I conferimenti di capitale nominale dei singoli azionisti devono ammontare ad almeno 1 euro e, per i conferimenti da versare in contanti, deve essere versato almeno un quarto del capitale nominale - ma in ogni caso minimo 1 euro.
Una differenza rispetto alla GmbH è che nella società di capitali flessibile sono possibili misure di capitale che in precedenza erano riservate alla AG. La società di capitali flessibile può anche emettere una speciale classe di azioni, le cosiddette “azioni del valore d’impresa” (Unternehmenswert-Anteile).
Queste azioni conferiscono una partecipazione all’utile di bilancio, ma non danno un diritto di voto all’assemblea generale e non hanno il diritto di impugnare o annullare le delibere degli azionisti, a meno che la delibera non sia volta a modificare i loro diritti. Inoltre, gli azionisti con azioni del valore d’impresa hanno diritti di informazione limitati rispetto ai normali. Per l’acquisizione o il trasferimento di azioni del valore d’impresa è sufficiente il rispetto della forma scritta. Gli azionisti titolari di azioni del valore d’impresa hanno un diritto di co-vendita obbligatorio se gli azionisti fondatori vendono la maggioranza delle loro azioni aziendali. Inoltre, possono essere previsti altri casi in cui esiste un diritto di covendita.
Una società avente sede all’estero può costituire delle sedi secondarie in Austria. Dette sedi secondarie, in osservanza dei principi di contabilità previsti dalla legge austriaca, hanno l’obbligo di tenere una contabilità separata da quella della sede principale. Le sedi secondarie devono essere iscritte al registro delle imprese ed hanno l’obbligo di redigere e pubblicare, in lingua tedesca ed in base alle regole generali, il bilancio compilato per la sede in Austria.
Una licenza commerciale austriaca è necessaria se la sede secondaria svolge un’attività commerciale. La sede secondaria non è un’entità giuridica separata. La società con sede all’estero risponde pertanto di tutti i debiti della sede secondaria in Austria. I costi per la costituzione di una sede secondaria non sono infine sostanzialmente inferiori a quelli previsti per la fondazione di una società affiliata. Bisogna dunque svolgere una valutazione dettagliata delle esigenze specifiche dell’azienda. In molti casi è più opportuno costituire direttamente una società a responsabilità limitata in Austria (o una società austriaca di un altro tipo).
I vantaggi per le società holding (GmbH o AG) con sede in Austria possono essere riassunti come segue:
In Austria, dividendi e plusvalenze risultanti dall’alienazione di una partecipazione ad una società di capitali straniera (da equiparare ad una società di capitali austriaca) che confluiscono in una società holding austriaca sono esenti dalle imposte sul reddito della società a condizione che la holding austriaca abbia mantenuto nella società di capitali straniera una partecipazione ininterrotta minima del 10% da almeno un anno dalla data del bilancio. Ciò premesso, la holding austriaca può riscuotere dividendi (esenti da imposte) della sua affiliata straniera (privilegio di partecipazione internazionale).
Al fine di evitare una doppia imposizione, l’Austria ha stipulato numerose Convenzioni con i principali Paesi industrializzati occidentali, ma anche con quasi tutti i Paesi dell’Est. In tutto, sono più di 90 le Convenzioni bilaterali che stabiliscono l’esclusione della doppia imposizione. Dal 6 aprile 1985 è in vigore una Convenzione che evita la doppia imposizione tra l’Austria e l’Italia. La Convenzione segue il modello OCSE e prevede la deducibilità della tassa pagata nell’altro Stato onde evitare la doppia imposizione e consentire la ripartizione del diritto di tassazione fra i due Stati. Secondo le disposizioni della Convenzione, i redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato in cui detti beni sono situati. Dividendi, interessi e canoni sono imponibili nello Stato in cui la persona che li percepisce ha la propria residenza. Allo Stato in cui si produce il reddito spetta un diritto di tassazione limitata che non può superare il 15% dell’ammontare lordo nel caso di dividendi ed il 10% nel caso di interessi e canoni.
-Tassazione di gruppo
L’Austria non viene considerato un paradiso fiscale né tanto meno un Paese con imposte particolarmente basse. La società holding austriaca esclude un’azione diretta sui soci della holding sulla base di norme contro l’evasione fiscale nazionale e non è pertanto solitamente presa di mira da autorità tributarie straniere.
-Treaty shopping
L’Austria non conosce norme unilaterali contro il cosiddetto “treaty shopping”. La società holding austriaca può usufruire quindi di tutti i vantaggi offerti dalle Convenzioni stipulate dall’Austria contro la doppia imposizione, eccezione fatta per affari fittizi o abuso del diritto.
In Austria, è fondamentale distinguere tra i dipendenti (Angestellte) e gli operai (Arbeiter). I prestatori di lavoro che svolgono attività commerciali, altre attività superiori o lavori d’ufficio vengono classificati come dipendenti. Un operaio invece è un prestatore di lavoro che svolge p.e. attività manuali. Ai dipendenti e agli operai si applicano contratti collettivi e leggi diverse. Un altro sottogruppo è costituito dai dipendenti dirigenti (leitende Angestellte), che hanno delle competenze più simili a quelle del datore di lavoro che a quelle degli altri dipendenti.
Per i dipendenti dirigenti esistono spesso delle regole speciali, mentre alcune leggi, come la legge austriaca sull’orario di lavoro (AZG - Arbeitszeitgesetz) e la legge austriaca sui periodi di riposo (ARG - Arbeitsruhegesetz), non sono applicabili. 3.1. Contratti collettivi È importante verificare se a un rapporto di lavoro è applicabile un contratto collettivo. I contratti collettivi vengono stipulati di norma dalla Camera di Commercio austriaca (WKO – Wirtschaftskammer Österreich) in rappresentanza dei datori di lavoro e dalla Federazione sindacale austriaca (ÖGB - Österreichischer Gewerkschaftsbund) in rappresentanza dei lavoratori. I contratti collettivi si applicano ad un settore specifico e intendono creare condizioni di lavoro uguali per tutti i prestatori di lavoro di quel settore, stabilendo salari minimi, norme sull’orario di lavoro, disposizioni sui periodi di preavviso, ecc. Il contratto collettivo applicabile dipende dall’associazione dei datori di lavoro a cui il datore di lavoro provvisto di licenza commerciale appartiene.
L’ordinamento austriaco non prevede una particolare forma per il contratto di lavoro, che può essere concluso tra il prestatore di lavoro ed il datore di lavoro per iscritto, oralmente o in maniera concludente. Ciononostante, per evitare eventuali futuri problemi, si consiglia di concludere un contratto di lavoro in forma scritta e di inserirvi tutti gli accordi presi. Se il contratto di lavoro non viene concluso per iscritto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare un certificato di lavoro (Dienstzettel) che riporta i diritti e gli obblighi essenziali derivanti dal rapporto di lavoro.
Si raccomanda, inoltre, di concordare un periodo di prova all’inizio del rapporto lavorativo. La durata massima prevista per il periodo di prova per i prestatori di lavoro è di un mese. Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto in ogni momento con effetto immediato sia dal datore di lavoro che dal prestatore di lavoro, senza necessità di fornire una motivazione e senza preavviso.
I rapporti di lavoro possono essere terminati in vari modi.
• Il prestatore di lavoro e il datore di lavoro possono risolvere il rapporto di lavoro di comune accordo, concordando la data di fine rapporto (einvernehmliche Auflösung).
• Inoltre, sia il prestatore di lavoro che il datore di lavoro possono recedere dal rapporto di lavoro in qualsiasi momento e senza bisogno di fornire motivazioni, rispettando i termini di preavviso previsti dalla legge, dal contratto collettivo o dal contratto di lavoro individuale (Kündigung). Sono previste delle disposizioni speciali per alcuni lavoratori protetti (e.g. madri, lavoratori anziani, ecc.). I termini di preavviso dipendono soprattutto dalla durata del rapporto di lavoro. Secondo la legge, i termini di preavviso da rispettare dal datore di lavoro (di regola sei settimane fino a cinque mesi) sono più lunghi rispetto a quelli del dipendente (normalmente un mese). È comunque consentito stipulare accordi derogatori nel contratto di lavoro.
• Oltre al recesso ordinario vi è il recesso per giusta causa che può avvenire anche in un qualsiasi momento, però senza il rispetto di un termine di preavviso. Un licenziamento senza preavviso (Entlassung) da parte del datore di lavoro può avvenire soltanto a causa di un motivo grave. I motivi che possono portare ad un licenziamento per giusta causa sono elencati dalla legge in modo non tassativo. Qualora si verifichi un evento atto a provocare un licenziamento per giusta causa, tale licenziamento deve avvenire immediatamente e senza alcun indugio.
• La legge elenca, inoltre, anche dei motivi per cui il prestatore di lavoro può recedere senza preavviso (Austritt). Nel 2002, con la legge austriaca riguardante i provvedimenti per i collaboratori aziendali (betriebliches Mitarbeitervorsorgegesetz) è stato cambiato il sistema previsto per il trattamento di fine rapporto (“TFR”). Per i contratti di lavoro conclusi a partire dal 01.01.2003 non è previsto più il diritto del prestatore di lavoro ad una liquidazione a fine rapporto nei confronti del datore di lavoro. Invece esistono fondi che hanno l’obbligo di raccogliere i contributi per poter liquidare i prestatori di lavoro per fine rapporto. Il datore di lavoro, durante il rapporto di lavoro, è tenuto a versare una percentuale pari all’1,53% dello stipendio mensile.
Gli imprenditori in Austria non sono quindi più costretti ad accantonare una riserva per il TFR dei propri prestatori di lavoro.
L’orario di lavoro normale è in generale di 40 ore settimanali (8 ore al giorno), tuttavia alcuni contratti collettivi prevedono un orario di lavoro normale settimanale di 38,5 ore. Come lavoro straordinario si intendono in generale le ore che superano le 40 ore settimanali (o le 8 ore al giorno). Per queste ore è previsto il pagamento di un supplemento per gli straordinari. Al posto del pagamento di un supplemento, però, si può anche concordare nel contratto di lavoro che le ore di lavoro straordinario da compensare devono essere recuperate con tempo libero (Zeitausgleich). Nel caso della pattuizione di una remunerazione forfettaria per tutti gli straordinari prestati, la giurisprudenza ha stabilito dei principi per evitare che un tale accordo sfavorisca la posizione del prestatore di lavoro.
Vi sono anche delle norme che garantiscono la flessibilità dell’orario di lavoro. In questo contesto, la flessibilità sta a significare che esistono varie possibilità di regolare l’orario lavorativo giornaliero, settimanale e anche mensile, questo anche per evitare i supplementi per il lavoro straordinario. Però, in Austria devono essere rispettati gli orari massimi di lavoro. L’orario di lavoro massimo giornaliero è di 12 ore, quello settimanale di 60 ore.
La media dell’orario di lavoro di un periodo di 17 settimane, però, non può superare le 48 ore settimanali. La legge prevede eccezioni per alcuni settori. Ad ogni prestatore di lavoro spettano 5 settimane di ferie pagate all’anno (estese a 6 settimane dopo 25 anni di servizio). Il loro consumo deve essere concordato tra il datore di lavoro e il prestatore di lavoro. Il diritto alle ferie va in prescrizione dopo due anni dalla fine dell’anno in cui sono state maturate.
Gli stranieri che non sono cittadini di uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo (SEE) hanno bisogno di un permesso di soggiorno (Aufenthalts-, o Niederlassungsbewilligung) nonché di un permesso di lavoro (Arbeitsbewilligung) per poter lavorare in Austria.
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero presso l’ufficio di rappresentanza austriaco dello Stato di origine, mentre il permesso di lavoro viene di norma richiesto dal datore di lavoro. Il governo austriaco stabilisce ogni anno una quota per dirigenti specializzati e per altri prestatori di lavoro stranieri, con cui fissa il numero massimo di permessi di lavoro che possono essere emessi in un anno.
In Austria, oltre allo stipendio netto, un datore di lavoro deve pagare mensilmente i contributi per la previdenza sociale, la tassa sul reddito dell’impiegato, la tassa comunale ed un contributo al fondo per il TFR. In totale i costi aggiunti ammontano circa al 30% dello stipendio lordo. Ogni contratto collettivo in Austria prevede che il datore di lavoro deve corrispondere ai suoi prestatori di lavoro 14 mensilità all’anno (uno stipendio supplementare il 30.06. e l’altro il 30.11.)
L’agevolazione ammonta ad un premio fiscale nella misura del 14% delle spese sostenute. Le spese oggetto di agevolazione sono: spese per il personale dedicato all’attività di ricerca e sviluppo, spese ed investimenti in cespiti direttamente connessi all’attività di ricerca e sviluppo, sempre che questi vengano destinati prevalentemente a tale fine; spese connesse al finanziamento di attività di ricerca e sviluppo, costi comuni (per es. costi amministrativi pro quota).
Il limite per spese di ricerca e sviluppo acquistate da terzi è € 1.000.000. Il meccanismo agevolativo è tale per cui viene riconosciuto un premio del 14% (a partire dal 2018) delle spese sostenute, liquidato sul conto fiscale e immediatamente rimborsabile. Per l’ottenimento dell’agevolazione è necessario uno specifico progetto che abbia ottenuto la certificazione da parte dell’ente “FFG”. 9.2 Agevolazioni per gli investimenti per le piccole e medie imprese: di cosa si tratta? Il governo austriaco ha deliberato il sostegno di progetti di digitalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI) ovvero KMU Digital 3.0. L’obiettivo del provvedimento è di consentire alle piccole e medie imprese la possibilità di sfruttare maggiormente le opportunità offerte dalla digitalizzazione.
Il finanziamento sostiene la consulenza di consulenti di gestione qualificati e anche la realizzazione di progetti di digitalizzazione. L’obiettivo del progetto è la consulenza delle PMI in progetti di digitalizzazione (= costi di consulenza esterna) che vengono realizzati in una struttura operativa in Austria e che contribuiscono in modo significativo al raggiungimento di determinati obiettivi. Inoltre, a partire dall’11 dicembre 2019, è possibile richiedere finanziamenti per la realizzazione di progetti di digitalizzazione. Il prerequisito è che la consulenza sia precedentemente stata sfruttata. Sono sostenuti progetti con un volume da € 5.000 a € 20.000 (IVA esclusa). La dimensione dell’incentivo è la seguente: Servizi di consulenza: • analisi dello stato e del potenziale: contributo dell’80 % per mezza giornata (massimo di € 400 IVA esclusa) • consulenza strategica: contributo del 50 % per una consultazione di due giorni (massimo € 1.000 per minimo 16 ore di consulenza) 13 Realizzazione: • contributo fino al 30 % (massimo € 6.000) Questo progetto è valido fino il 30 giugno 2025, con termine anticipato se le risorse sono esaurite prima.
La cosiddetta exit tax rappresenta la tassazione delle riserve latenti in caso di trasferimento dall’Austria all’estero della sede di una società. Per riserva latente si intende la differenza tra valore contabile e valore di mercato della partecipazione internazionale emersa al momento del trasferimento della residenza fiscale. Il realizzo e quindi la rilevanza fiscale delle riserve latenti vale anche per i singoli beni o servizi aziendali quando trasferiti all’estero. La exit tax si applica sia a persone fisiche che a persone giuridiche.
Con apposita richiesta è possibile solo per le persone fisiche in alcuni casi differire il pagamento immediato delle imposte. Per le persone giuridiche e fisiche è possibile in alcuni casi rateizzare la tassazione su un arco temporale di cinque o due anni.
Quando si può applicare il differimento del pagamento immediato delle imposte per persone fisiche?
Quando il trasferimento della persona fisica avviene nell’ambito dell’Unione Europea (eccetto Norvegia, Liechtenstein e Islanda), ed il contribuente presenta apposita richiesta nella dichiarazione dei redditi. In tal caso, la tassazione viene sospesa fino al momento dell’effettiva vendita dei beni o al momento del trasferimento che non avviene nell’ambito dell’Unione Europea (eccetto Norvegia, Liechtenstein e Islanda).
Con la tassazione di gruppo è stata introdotta la possibilità per le imprese organizzate in gruppi di società di capitali di definire una sola base imponibile per tutte le società appartenenti al gruppo, con eventuale compensazione delle perdite, anche oltre confine, e degli utili delle varie società. Se la capogruppo è austriaca e partecipante in altri membri esteri, ad essa potranno essere imputate solo le perdite: gli utili non vengono attribuiti, perché non sussiste il diritto alla loro tassazione. Tali perdite vengono imputate in proporzione alla quota di partecipazione posseduta nella società estera partecipata. Ulteriore limitazione è stata introdotta nell’esercizio 2015, secondo cui le perdite della partecipata estera potranno essere attribuite solo fino al 75% della somma di tutti i redditi dei membri del gruppo residenti in Austria e della capogruppo.
Si tratta di una disciplina che regolamenta i prezzi di trasferimento dei beni o servizi tra imprese appartenenti ad uno stesso gruppo, ma fiscalmente residenti in Stati diversi. Il prezzo di trasferimento dei beni o servizi deve essere comparabile con il valore di cessione come se l’azienda acquirente fosse esterna al gruppo, ossia al valore normale.
Dal 2016 l’Austria ha finalmente una propria legge in materia di Transfer Price “Verrechnungspreisdokumentationsgesetz VPDG”. Lo scopo della normativa introdotta è implementare una documentazione obbligatoria in Austria, incrementando l’attività di compliance nei gruppi multinazionali. La normativa ha rilevanza non solo per le multinazionali con sede in Austria, ma si estende a tutte le consociate locali di multinazionali estere. L’Austria da seguito alle raccomandazioni contenute nel piano d’azione 13 del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dell’OCSE.
Rimangono vigenti nella prassi tributaria austriaca dal 28 ottobre 2010 le linee guida specifiche per il mercato austriaco il cui ultimo aggiornamento risale al 7 ottobre 2021 (VPR 2021, Verrechnungspreisrichtlinien 2021). Altresì un riferimento di base è costituito oggi come in passato dall’art. 9 della Convenzione contro le doppie imposizioni del modello OCSE, in cui viene posta l’attenzione ai rapporti tra imprese associate.
Sì, dal 2016 sostanzialmente bisogna disporre del Master File, del Local file e del Country by Country Report alle condizioni sottoindicate. Le società aventi sede in Austria appartenenti ad un gruppo multinazionale devono disporre del Master File e Local File se generano fatturati superiori ad EUR 50 milioni per due anni consecutivi. Per le società aventi sede in Austria appartenenti ad un gruppo multinazionale che non supera i limiti indicati devono comunque disporre del Master File e Local File se richiesto in altro stato al di fuori dell’Austria.
È quindi sempre necessario documentare che i prezzi di trasferimento siano in linea con il principio di libera concorrenza. Se il fatturato del gruppo multinazionale a livello consolidato supera l’ammontare di EUR 750 milioni bisogna predisporre il Country by Country Report. La mancata presentazione del CbCR comporta una sanzione fino ad EUR 50.000. Su richiesta dell’amministrazione finanziaria austriaca può essere richiesto il modello in esame compilato a livello di gruppo per la consociata austriaca appartenente ad un gruppo multinazionale che supera un fatturato consolidato di EUR 750 milioni. Il soggetto che compila il CbCR deve essere comunicato all’amministrazione finanziaria locale annualmente entro l’ultimo giorno dell’esercizio (CbCR notification). La documentazione deve riferirsi agli esercizi che hanno inizio dopo l’1 gennaio 2016.
La normativa sul transfer price è certamente una novità a partire dal 2016, la normativa preesistente rimane in vigore e risulta così integrata nuova legge.
Si ha una rettifica primaria nell’utile delle due società che prendono parte alla transazione, il quale aumenta per un’impresa e diminuisce per l’altra; successivamente, si ha una rettifica secondaria, che vuole l’iscrizione di un credito nel soggetto che ha ottenuto la variazione in aumento del risultato, e di un debito nella seconda impresa.